Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una società convenzionata/accreditata per l’erogazione di prestazioni sanitarie aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni rese nel 2007 e solo parzialmente remunerate dall’azienda sanitaria. In primo grado il decreto era stato revocato e, pur riconoscendosi una somma inferiore, il Tribunale aveva limitato la remunerazione delle prestazioni extrabudget a quelle eseguite prima della pubblicazione del decreto assessoriale che aveva rideterminato il budget, escludendo il pagamento integrale e affermando che non fosse necessaria la sottoscrizione di una transazione per quelle prestazioni. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contratto di fornitura, dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, dei principi di trasparenza, irretroattività e legittimo affidamento, sostenendo che la pubblicazione tardiva del decreto assessoriale n. 2594/2007 le avesse impedito di riorganizzare l’attività e che dovessero essere pagate anche le prestazioni rese dopo il 14 dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2007; 2) violazione e falsa applicazione dei decreti assessoriali n. 2594/2007 e n. 912/2008, assumendo che l’art. 5 del primo decreto avesse imposto il mantenimento del budget provvisorio e che il giudice avesse errato nella quantificazione; 3) violazione del principio di non contestazione e dei medesimi decreti, censurando il passaggio della sentenza secondo cui la transazione prevista dal decreto assessoriale non avrebbe potuto produrre effetti in favore di soggetti non aderenti, e sostenendo che l’amministrazione avesse in concreto liquidato l’extrabudget ad altre strutture senza pretendere la transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi sostanzialmente ripetitivi delle difese già svolte nei gradi di merito e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che la censura sull’interpretazione del decreto assessoriale era proposta come violazione di legge senza specificare quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha evidenziato che esso non era adeguatamente illustrato e, comunque, era precluso dall’art. 348-ter c.p.c. perché la sentenza d’appello era conforme a quella di primo grado. Sul terzo motivo, la Corte ha rilevato anche la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata riproduzione del contenuto rilevante del decreto assessoriale n. 912/2008 e l’assenza di specifiche argomentazioni riferite alla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per quanto emerge dal dispositivo finale, sono stati posti a suo carico anche gli ulteriori oneri processuali conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame richiede motivi specifici e coerenti con la doglianza; il vizio motivazionale non può essere usato per riproporre una diversa lettura del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione della valutazione della parte alla decisione impugnata, senza indicare un vero motivo di censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando si censura l’interpretazione di un atto amministrativo o si invocano documenti rilevanti, occorre riprodurne il contenuto nelle parti necessarie a consentire il controllo di legittimità.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d’appello è conforme a quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto poste a base della decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente come base del contratto di fornitura e del diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate; la Corte non entra nel merito della norma per l’inammissibilità del ricorso.
I criteri di interpretazione contrattuale sono richiamati anche per l’interpretazione degli atti amministrativi non normativi, nei limiti della loro compatibilità.
L’interpretazione dell’atto amministrativo deve avvenire in modo sistematico, secondo il canone del collegamento tra le clausole.
L’interpretazione deve essere orientata alla buona fede, criterio applicabile anche agli atti amministrativi non normativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura dell’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, quando effettuata in cassazione, è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e si spiega in che modo la motivazione del giudice di merito si ponga in contrasto con essi.
- La semplice riproposizione delle tesi di merito, senza confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra un non motivo e determina l’inammissibilità del ricorso.
- Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per contestare la mancata valorizzazione di una clausola o di una disposizione, se non si individua un vero fatto storico decisivo e, in presenza di doppia conforme, opera inoltre la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.
- Per contestare efficacemente una sentenza in cassazione è necessario che le deduzioni siano autosufficienti: gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda devono essere riprodotti nelle parti essenziali e la critica deve essere indirizzata specificamente alla decisione impugnata.
- I criteri di interpretazione dettati per i contratti possono essere richiamati anche per gli atti amministrativi a contenuto non normativo, ma l’apprezzamento del giudice di merito resta censurabile in cassazione solo per insufficienza o illogicità della motivazione o per violazione dei canoni interpretativi.
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