Cassazione Civile, Ordinanza n. 27107/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo, poi rinegoziato, concesso a un soggetto e garantito da ipoteca su un bene di proprietà della moglie e da fideiussione prestata dalla stessa. I mutuatari avevano chiesto l'accertamento dell'usurarietà soggettiva degli interessi pattuiti, deducendo la sproporzione del tasso rispetto alla prestazione del mutuante e la condizione di difficoltà economico-finanziaria in cui versavano, con conseguente domanda di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della banca, riformando il primo grado e rigettando la domanda. In cassazione i ricorrenti hanno articolato otto motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del contraddittorio per avere la Corte d'appello esaminato un'eccezione nuova della banca sull'uso del TEGM e per avere ammesso un documento prodotto tardivamente; (2) violazione dell'art. 644, comma 3, c.p. per avere ritenuto inidoneo il TEGM quale parametro della sproporzione e per non aver indicato un criterio alternativo, anche rispetto al principio di onnicomprensività dei costi; (3) violazione dell'art. 644, comma 3, c.p. per non avere considerato la sproporzione delle garanzie prestate rispetto all'importo erogato; (4) violazione dell'art. 644, comma 3, c.p. per avere confuso la condizione di difficoltà economico-finanziaria con lo stato di bisogno; (5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per omessa valutazione di presunzioni e fatti pacifici; (6) nullità per motivazione apparente, per mancata spiegazione del dissenso rispetto al primo giudice e alla CTU; (7) nullità per avere deciso su una presunta genericità delle allegazioni non oggetto dell'appello; (8) omesso esame di fatti decisivi già valorizzati in primo grado e dal CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la questione relativa al TEGM come parametro per la verifica dell'usura soggettiva integra un'eccezione in senso lato, rilevabile anche in appello, e perché la mancata contestazione in sede di CTU non preclude successive deduzioni; ha inoltre giudicato generica e priva di interesse la censura sul documento tardivamente prodotto. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata o tendevano a una rivisitazione del merito; in particolare, la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla mancata allegazione e prova, da parte dei mutuatari, della sproporzione tra prestazione e corrispettivo rispetto a operazioni similari con debitori in condizioni economico-finanziarie analoghe. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, escludendo la motivazione apparente: la Corte territoriale aveva infatti espresso chiaramente le ragioni del proprio dissenso dal primo giudice, richiamando l'onere di allegazione e prova dei presupposti dell'usura soggettiva. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; le eccezioni in senso lato, inerenti ai presupposti della domanda e rilevabili d'ufficio se i fatti risultano in atti, possono essere esaminate anche in secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o per colpire una ratio decidendi non effettivamente attinta dal motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di reale violazione di norme processuali o di motivazione inesistente/apparente, non quando la decisione esprima comunque le ragioni essenziali del convincimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente il riesame della valutazione delle prove o delle risultanze della CTU.
Per l'usura soggettiva occorrono sia un rilevante squilibrio tra prestazione e corrispettivo, da valutarsi in concreto rispetto a operazioni similari, sia la condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo; non basta l'elevatezza del tasso o il solo raffronto con il TEGM.
La restituzione delle somme presuppone l'accertamento dell'usurarietà del rapporto; in mancanza, non è dovuta alcuna ripetizione.
La deduzione di presunzioni richiede una critica che attenga effettivamente alla valutazione del materiale indiziario, ma non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione concisa ma logicamente comprensibile è sufficiente.
art. 111 Cost.
La garanzia costituzionale del giusto processo richiede una motivazione esistente e intellegibile, non una confutazione analitica di ogni argomento di parte.
Il termine previsto per le osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e acceleratoria; la mancata osservazione nel subprocedimento peritale non preclude successive contestazioni nel giudizio.
Le nullità relative al procedimento peritale seguono il regime delle nullità processuali e devono essere tempestivamente dedotte.
Le nullità relative sono soggette a sanatoria se non tempestivamente eccepite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e poi di cassazione, il thema decidendum sulle condizioni di usura soggettiva può essere riesaminato anche mediante eccezioni in senso lato, purché i fatti siano già emersi dagli atti; il divieto di novità dell'art. 345 c.p.c. non si estende a tali rilievi.
- L'usura soggettiva richiede una duplice prova: la difficoltà economica o finanziaria del debitore e la sproporzione concreta tra prestazione e corrispettivo, da valutare rispetto a operazioni similari e a debitori in condizioni analoghe; non è sufficiente il solo superamento di un indice medio come il TEGM.
- Chi agisce per la declaratoria di nullità del tasso usurario deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi dell'azione, compreso il vantaggio indebito del mutuante e la sproporzione in concreto delle condizioni applicate.
- In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione di merito delle prove, delle presunzioni o della CTU se il motivo non individua un omesso esame di un fatto storico decisivo e la sua diretta incidenza causale sulla decisione.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi; è invece sufficiente una motivazione sintetica che esponga in modo chiaro le ragioni giuridiche della decisione, anche disattendendo implicitamente gli argomenti incompatibili.
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