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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00494/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di merito, dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate contro una decisione che aveva accolto il ricorso di una società avverso il provvedimento con cui l'Ufficio aveva sospeso il rimborso IVA relativo al primo semestre 2009, subordinandone l'esecuzione alla previa prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa. In appello la CTR aveva ritenuto non ricorressero i presupposti dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 per sospendere il rimborso, osservando che le contestazioni penali richiamate dall'Ufficio riguardavano anni d'imposta diversi e che il comma 7 prevedeva solo la necessità di garanzie in determinati casi, non un autonomo potere di sospensione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la sospensione fosse legittima in presenza di avvisi di accertamento e di pendenze fiscali e penali, oltre che per mancata prestazione di garanzie. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione in punto di spese, lamentando che la CTR avesse condannato l'Ufficio alle spese senza adeguata motivazione e senza nota spese della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non rispettava il requisito di autosufficienza: l'Agenzia non aveva riportato il contenuto del provvedimento di sospensione impugnato, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura sulla base del solo ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva motivato, sia pure sinteticamente, la condanna alle spese sulla base del principio di soccombenza; la motivazione è stata considerata sufficiente e non censurabile in cassazione nei termini prospettati. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia come base della disciplina del rimborso IVA, ma non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del primo motivo.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La CTR ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorressero i presupposti previsti dalla norma per sospendere il rimborso; la Cassazione non ha rivalutato il merito della questione per difetto di autosufficienza del motivo.

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel primo motivo come norma di riferimento, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, riportandone il contenuto essenziale o trascrivendone i passaggi rilevanti; il mero rinvio al fascicolo o agli atti allegati non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale del secondo motivo, poi respinto nel merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato a sostegno della censura di nullità della motivazione sulle spese; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso tale nullità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha valorizzato il principio di soccombenza e la discrezionalità del giudice di merito nella regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su atti o documenti del merito è inammissibile se il ricorso non ne riproduce o sintetizza il contenuto essenziale e non ne indica puntualmente la collocazione processuale, perché il controllo di legittimità deve poter essere svolto sul solo ricorso.
  • Il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede comunque che i passaggi decisivi siano specificamente riportati o riassunti in modo da consentire la piena comprensione della doglianza.
  • La motivazione sulle spese è sufficiente quando la sentenza di merito evidenzia, anche sinteticamente, la soccombenza della parte condannata; la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice, sindacabile nei limiti della violazione dei principi di legge.
  • La condanna alle spese non è censurabile solo perché concisa, se consente di comprendere il criterio seguito dal giudice e non incide su una parte totalmente vittoriosa in violazione del principio di soccombenza.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che siano istituzionalmente esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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