Cassazione Civile, Ordinanza n. 14149/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, fondato su accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, basato sulla disponibilità di beni e situazioni indice di capacità contributiva. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo i maggiori imponibili; la CTR Lombardia aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale dell'ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto sufficiente, per superare il redditometro, la mera prova del possesso di disponibilità economiche astrattamente idonee a giustificare il maggior reddito, senza richiedere la prova del loro effettivo impiego per le spese contestate. Nelle more del giudizio, però, il contribuente depositava istanza di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022, documentando l'integrale pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e del pagamento integrale del dovuto da parte del contribuente; conseguentemente ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, secondo periodo, L. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38, comma quarto e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva.
richiamato dal ricorrente quale norma sul riparto dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione delle disponibilità economiche e del loro impiego.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in cassazione, con effetti estintivi del processo al ricorrere delle condizioni previste.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la documentazione dell'integrale pagamento e dell'istanza telematica per ottenere la definizione della lite.
art. 1, comma 197, secondo periodo, L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte rileva l'assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, quando corredata dall'integrale pagamento e dalla rituale istanza, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando interviene una causa legale di definizione della lite che soddisfa i presupposti normativi, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
- In materia di accertamento sintetico, la contestazione dell'Ufficio sulla sufficienza della prova offerta dal contribuente attiene al riparto dell'onere probatorio e alla dimostrazione dell'effettiva destinazione delle disponibilità economiche alle spese rilevanti, ma tale questione resta assorbita se la lite viene validamente definita in via agevolata.
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