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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14149/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, fondato su accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, basato sulla disponibilità di beni e situazioni indice di capacità contributiva. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo i maggiori imponibili; la CTR Lombardia aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale dell'ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto sufficiente, per superare il redditometro, la mera prova del possesso di disponibilità economiche astrattamente idonee a giustificare il maggior reddito, senza richiedere la prova del loro effettivo impiego per le spese contestate. Nelle more del giudizio, però, il contribuente depositava istanza di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022, documentando l'integrale pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e del pagamento integrale del dovuto da parte del contribuente; conseguentemente ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, secondo periodo, L. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, quando corredata dall'integrale pagamento e dalla rituale istanza, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Quando interviene una causa legale di definizione della lite che soddisfa i presupposti normativi, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
  • In materia di accertamento sintetico, la contestazione dell'Ufficio sulla sufficienza della prova offerta dal contribuente attiene al riparto dell'onere probatorio e alla dimostrazione dell'effettiva destinazione delle disponibilità economiche alle spese rilevanti, ma tale questione resta assorbita se la lite viene validamente definita in via agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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