Cassazione Civile, Ordinanza n. 15157/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di garanzia acceso a tutela di debiti di un imprenditore individuale verso un istituto di credito. Dopo la cessione dell’azienda a una società, i creditori garanti hanno ottenuto dal Tribunale, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., un ordine anticipatorio degli effetti dell’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., con cui la società cessionaria era stata onerata di versare alla banca la somma dovuta o comunque di procurare la liberazione delle due fideiussore entro una data prefissata, sotto minaccia di astreinte. Ritenendo che l’ordine non fosse stato rispettato, le due garanti hanno intimato precetto e avviato pignoramento di due natanti della società. Quest’ultima ha proposto opposizione all’esecuzione sostenendo di avere comunque svolto trattative con la banca, che avrebbe manifestato disponibilità a sospendere iniziative esecutive, e che il debito era stato poi saldato con riduzione dell’esposizione delle garanti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1322 e 1337 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la corrispondenza tra le parti e che le garanti avessero receduto dalle trattative in violazione di buona fede; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, una volta cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione dovesse considerarsi fondata e non potessero essere poste a suo carico le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 1337 c.c. perché la questione del recesso ingiustificato dalle trattative era nuova e non risultava proposta nei gradi di merito; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 1322 c.c. perché diretta a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla reale volontà delle parti, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la regola della soccombenza virtuale nel giudizio di opposizione all’esecuzione definito per cessazione della materia del contendere a seguito del venir meno del titolo esecutivo, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite, e ha ritenuto corretta la condanna della società opponente alle spese in quanto virtualmente soccombente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni, in un procedimento esecutivo sottratto alla sospensione feriale.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento d’urgenza anticipatorio degli effetti dell’azione di rilievo
indicato quale azione di rilievo rispetto alla quale era stato chiesto il provvedimento anticipatorio
richiamato per l’imposizione della misura coercitiva di astreinte
la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro un accertamento di fatto sulla volontà contrattuale e non contro una questione di diritto
la censura è stata dichiarata inammissibile perché prospettata per la prima volta in cassazione
le spese nel giudizio di opposizione definito per cessazione della materia del contendere vanno regolate secondo la soccombenza virtuale
richiamato per il deposito della motivazione nel rito camerale
termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per l’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti esecutivi
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per l’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti esecutivi
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per l’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti esecutivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di una violazione dell’art. 1337 c.c. è inammissibile se la questione del recesso ingiustificato dalle trattative non risulta essere stata proposta nei gradi di merito.
- La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l’interpretazione del contenuto negoziale o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità quando investe un accertamento di fatto.
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione definito per cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo, le spese vanno regolate in base alla soccombenza virtuale, valutata sugli originari motivi di opposizione.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la vittoria dell’opponente: occorre verificare quale sarebbe stato l’esito del giudizio in base alla situazione originaria.
- Nei procedimenti esecutivi e nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto il controricorso va depositato nel termine ordinario previsto dall’art. 370 c.p.c.
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