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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15157/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garanti)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di garanzia acceso a tutela di debiti di un imprenditore individuale verso un istituto di credito. Dopo la cessione dell’azienda a una società, i creditori garanti hanno ottenuto dal Tribunale, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., un ordine anticipatorio degli effetti dell’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., con cui la società cessionaria era stata onerata di versare alla banca la somma dovuta o comunque di procurare la liberazione delle due fideiussore entro una data prefissata, sotto minaccia di astreinte. Ritenendo che l’ordine non fosse stato rispettato, le due garanti hanno intimato precetto e avviato pignoramento di due natanti della società. Quest’ultima ha proposto opposizione all’esecuzione sostenendo di avere comunque svolto trattative con la banca, che avrebbe manifestato disponibilità a sospendere iniziative esecutive, e che il debito era stato poi saldato con riduzione dell’esposizione delle garanti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1322 e 1337 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la corrispondenza tra le parti e che le garanti avessero receduto dalle trattative in violazione di buona fede; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, una volta cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione dovesse considerarsi fondata e non potessero essere poste a suo carico le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 1337 c.c. perché la questione del recesso ingiustificato dalle trattative era nuova e non risultava proposta nei gradi di merito; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 1322 c.c. perché diretta a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla reale volontà delle parti, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la regola della soccombenza virtuale nel giudizio di opposizione all’esecuzione definito per cessazione della materia del contendere a seguito del venir meno del titolo esecutivo, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite, e ha ritenuto corretta la condanna della società opponente alle spese in quanto virtualmente soccombente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni, in un procedimento esecutivo sottratto alla sospensione feriale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una violazione dell’art. 1337 c.c. è inammissibile se la questione del recesso ingiustificato dalle trattative non risulta essere stata proposta nei gradi di merito.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l’interpretazione del contenuto negoziale o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità quando investe un accertamento di fatto.
  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione definito per cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo, le spese vanno regolate in base alla soccombenza virtuale, valutata sugli originari motivi di opposizione.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la vittoria dell’opponente: occorre verificare quale sarebbe stato l’esito del giudizio in base alla situazione originaria.
  • Nei procedimenti esecutivi e nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto il controricorso va depositato nel termine ordinario previsto dall’art. 370 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteTransazioneFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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