Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e dall'irrogazione di sanzioni emesso in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva accolto l'azione di responsabilità e risarcimento danni promossa dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci per mala gestio. Il fallimento sosteneva che la sentenza civile dovesse essere registrata a debito, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.P.R. n. 131/1986, perché la condanna risarcitoria traeva origine da fatti costituenti reato. La CTR ha accolto l'appello del fallimento ritenendo che, dalla sentenza civile letta in combinazione con una sentenza penale patteggiata, emergesse una condotta distrattiva astrattamente riconducibile a bancarotta. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 59 e 60 del d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, sostenendo che mancava una formale richiesta di prenotazione a debito da parte del cancelliere e che la sentenza civile non conteneva una espressa condanna al risarcimento per danno da reato; con il secondo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che nel giudizio civile la responsabilità degli amministratori e dei sindaci fosse stata affermata solo per violazione dei doveri societari di diligenza e vigilanza ex artt. 2392 e segg. c.c., e non per gli stessi fatti materiali del processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini della registrazione a debito rileva la riconducibilità oggettiva dei fatti accertati dal giudice civile a una fattispecie astrattamente penalmente rilevante, senza necessità di un precedente giudizio penale o di una formale richiesta del cancelliere. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come censura di omesso esame di questioni e argomentazioni, mentre l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione applicata in tema di registrazione dell'atto/sentenza, senza che la Corte ne faccia una specifica interpretazione autonoma
prevede la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la nozione va intesa in senso ampio, includendo fatti astrattamente sussumibili in una fattispecie penale
consente il recupero dell'imposta prenotata solo nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza operare la solidarietà di cui all'art. 57
art. 8 tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato insieme agli artt. 37, 59 e 60 per contestare la registrazione a debito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico preciso, non questioni o argomentazioni
richiamati come base della responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel giudizio civile, ma senza rilievo decisivo ai fini del motivo accolto come inammissibile
evocato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla possibilità per il giudice civile di accertare incidenter tantum un fatto-reato ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale
richiamato nel testo come riferimento alla sentenza penale di patteggiamento menzionata dalla CTR
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della registrazione a debito ex art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, è sufficiente che la sentenza civile di condanna al risarcimento si fondi su fatti oggettivamente e astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato; non è necessario che quei fatti abbiano dato luogo in concreto a un processo penale o a una condanna penale.
- La verifica richiesta per la prenotazione a debito ha natura sostanziale: ciò che conta è la natura penalmente rilevante dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non il titolo di responsabilità civilistica concretamente azionato.
- In materia di imposta di registro sulle sentenze di risarcimento da fatto-reato, l'imposta è prenotata a debito e successivamente recuperata solo nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento, senza operare la solidarietà passiva prevista in via generale.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere usato per contestare valutazioni, questioni giuridiche o argomentazioni del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha accertato la riconducibilità dei fatti a una condotta distrattiva penalmente rilevante, la sola diversa qualificazione della responsabilità in sede civile non esclude l'applicazione della disciplina della registrazione a debito prevista per i danni da fatto costituente reato.
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