Cassazione Civile, Ordinanza n. 31119/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del carico sanzionatorio pendente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'esercente di un bar aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per l'installazione, nel locale da lui gestito, di sei apparecchi da intrattenimento ritenuti non conformi alle prescrizioni di legge e privi dei titoli autorizzatori richiesti. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo la sanzione; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dell'interessato. In cassazione venivano dedotti: (i) violazione della normativa sulle sanzioni amministrative per asserita incomprensibilità della motivazione dell'ordinanza; (ii)-(iii) violazione delle regole su prova e fede privilegiata del verbale di accertamento, contestandosi che il giudice di merito avesse attribuito efficacia privilegiata anche a fatti non percepiti direttamente dagli agenti; (iv)-(v) violazione della disciplina speciale sulla sanzione, per avere la corte ritenuto congrua la misura massima senza considerare gravità dell'infrazione, condotta riparatoria e personalità dell'autore. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha però aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ivi compreso quello oggetto della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
richiamati come base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa
art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011
richiamato come norma processuale dell'opposizione a sanzione amministrativa
art. 110, comma 9, lett. c) e d), T.U.L.P.S.
norma sostanziale posta a fondamento della contestata violazione amministrativa relativa agli apparecchi da intrattenimento
artt. 3, 7, 10 e 18 L. n. 689 del 1981
richiamati nel motivo di ricorso sulla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative
invocato per contestare il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo del verbale di accertamento
invocato per limitare la fede privilegiata del verbale ai soli fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale
richiamati in relazione alla valutazione delle prove e alla prova testimoniale/istruttoria
richiamato in tema di criteri di commisurazione della sanzione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
utilizzato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
considerato in tema di doppio contributo unificato, escluso perché l'inammissibilità è sopravvenuta
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, interviene un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione agevolata del carico oggetto della controversia può determinare il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione anche in sede di legittimità.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico del ricorrente soccombente processuale.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede un presupposto sostanziale di sopravvenuto venir meno dell'interesse, che la Corte può qualificare processualmente come inammissibilità sopravvenuta.
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