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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07349/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori hanno impugnato il trasferimento dei loro rapporti di lavoro dalla società originaria a una società subentrante, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del trasferimento e che fosse accertato il loro diritto a permanere alle dipendenze del precedente datore. I giudici di merito hanno ritenuto applicabile la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183 del 2010, perché l'impugnazione stragiudiziale del trasferimento era stata sottoscritta dal solo avvocato e non risultava provata una procura scritta ad hoc conferita prima della lettera. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 l. n. 604 del 1966 e di norme sulla rappresentanza e sul mandato, sostenendo che la lettera del 9 gennaio 2017, firmata dal difensore, fosse comunque idonea a impedire la decadenza e che il datore non avesse chiesto tempestivamente l'esibizione della procura; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sulle prove presuntive e sull'onere probatorio, sostenendo che dalle comunicazioni precedenti del 15 novembre 2016 dovesse desumersi il conferimento del mandato al legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'impugnativa stragiudiziale del trasferimento può essere validamente compiuta dal difensore solo se munito di una procura scritta previamente conferita; non occorre che tale procura sia comunicata o documentata al datore entro il termine decadenziale, ma è necessario che esista e che il difensore dichiari di agire in nome e per conto dell'assistito. È stato inoltre affermato che il datore di lavoro può contestare in giudizio l'idoneità dell'impugnativa sottoscritta dal solo difensore anche se non abbia prima chiesto l'esibizione della procura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto relativo all'esistenza della procura, accertamento riservato al giudice di merito. Le spese non sono state liquidate per la mancata rituale proposizione del controricorso, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183 del 2010

    disciplina la decadenza per l'impugnazione di determinati atti del rapporto di lavoro, applicata dai giudici di merito all'impugnazione del trasferimento.

  • art. 6 l. n. 604 del 1966

    l'impugnativa stragiudiziale può essere efficacemente proposta dal difensore solo se previamente munito di procura scritta; non è necessario che la procura sia comunicata o prodotta al datore nel termine di decadenza.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia dell'atto di impugnazione e della manifestazione di volontà compiuta dal difensore.

  • art. 1388 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza diretta e spendita del nome del rappresentato.

  • art. 1392 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di conferimento e forma della procura.

  • art. 1933 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non risulta centrale nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare un preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella valutazione della lettera di impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova sull'esistenza della procura.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici per desumere il mandato da precedenti comunicazioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici e loro gravità, precisione e concordanza.

  • art. 278 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare al precedente di legittimità senza riprodurre integralmente il principio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • L'impugnativa stragiudiziale di un atto del rapporto di lavoro è valida se compiuta dal difensore munito di una procura scritta previamente conferita; non è invece necessario che la procura sia allegata o comunicata al destinatario entro il termine di decadenza, purché il difensore dichiari di agire in nome e per conto del lavoratore.
  • Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa sottoscritta dal solo difensore anche se non abbia preventivamente richiesto la produzione della procura ai sensi dell'art. 1393 c.c., poiché la mancanza o la prova della previa procura resta questione deducibile in giudizio.
  • Una censura formulata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come l'esistenza o meno di una procura desumibile da documenti e circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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