Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07295/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un ex dipendente dell'aeronautica militare, cessato dal servizio nel 1997 e poi assunto presso una compagnia aerea privata, aveva chiesto all'ente previdenziale la ricongiunzione presso il Fondo Volo della contribuzione maturata nel precedente impiego pubblico e aveva ottenuto in primo e secondo grado la restituzione di parte dell'importo versato, sul presupposto che l'onere di ricongiunzione dovesse essere calcolato senza applicare il regime speciale della costituzione della posizione assicurativa del pubblico dipendente e con applicazione, invece, della disciplina generale della ricongiunzione con interessi composti al 4,5%. L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza denunciando la violazione della disciplina di cui alla L. n. 322/1958 e alla L. n. 29/1979, sostenendo che, essendo il lavoratore cessato dal servizio pubblico senza diritto a pensione, si era costituita ope legis una posizione assicurativa presso l'AGO INPS ai sensi del D.P.R. n. 1092/1973, artt. 124-125, senza interessi, e che la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro privato non integrava l'ipotesi esclusiva prevista dall'art. 126, lett. b), riferita alla riassunzione in un nuovo servizio pubblico. Il controricorrente ha resistito sostenendo che la contribuzione era rimasta nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti prima del trasferimento al Fondo Volo e che, quindi, avrebbe dovuto essere maggiorata degli interessi previsti dalla disciplina della ricongiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dell'assicurato di restituzione di parte dell'onere di ricongiunzione. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva alla proposizione della domanda e del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • L. 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico

    Richiamata dall'ente ricorrente come disciplina non applicabile alla fattispecie, perché non regolava il caso della prosecuzione dell'attività in ambito privato dopo la cessazione dal servizio pubblico.

  • L. n. 29 del 1979, art. 2

    È la disciplina generale della ricongiunzione contributiva, ma non prevale sulla disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa del dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione.

  • D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124

    Prevede la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'INPS per il dipendente civile o militare dello Stato cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.

  • D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 125

    Stabilisce che i contributi relativi al rapporto di impiego statale, versati per la costituzione della posizione assicurativa, sono determinati senza interessi.

  • D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, comma 1, lett. b)

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione ... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    L'espressione "altro servizio" è riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro privato.

  • L. n. 29/1979, art. 5

    La regola degli interessi composti al 4,50% per il trasferimento contributivo opera nella ricongiunzione, ma non può prevalere sulla disciplina speciale che esclude gli interessi per la contribuzione già soggetta a costituzione di posizione assicurativa.

  • L. n. 122/2010, art. 12 undecies

    Richiamata come norma che ha successivamente abrogato le disposizioni applicabili ratione temporis.

Massime di principio

  • La costituzione della posizione assicurativa del dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione costituisce disciplina speciale rispetto alla ricongiunzione contributiva generale e prevale, per specialità, sulla regola degli interessi composti prevista per il trasferimento tra gestioni.
  • L'esclusione della costituzione della posizione assicurativa prevista per chi assuma un "altro servizio" riguarda il nuovo impiego pubblico; non si estende alla prosecuzione dell'attività lavorativa nel settore privato.
  • Quando la contribuzione oggetto di trasferimento è quella già assoggettata a una disciplina speciale che ne esclude la maturazione di interessi, tale regime continua a operare anche se la contribuzione sia successivamente coinvolta in un procedimento di ricongiunzione verso altra gestione.
  • Nell'ambito del cumulo o trasferimento dei contributi, ciascuna porzione di contribuzione mantiene la propria disciplina speciale, se esistente, e non è automaticamente assoggettata alla disciplina generale della gestione di destinazione.
  • Il ritardo dell'ente nella risposta alla domanda di ricongiunzione non incide di per sé sul criterio legale di calcolo degli oneri contributivi, potendo semmai rilevare sotto altri profili di tutela.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.