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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Trieste e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi ribaditi sulla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come novellato. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da un pensionato già dipendente di ENEL, di riliquidazione della pensione in base all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996, con inclusione nella base pensionabile di tutte le voci retributive considerate pensionabili nel regime AGO dall'art. 12 l. n. 153/1969. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza; la Corte d'appello di Trieste aveva invece accolto l'azione di mero accertamento del diritto, escludendo l'applicabilità della decadenza introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 perché la prestazione era stata originariamente riconosciuta nel 1999 e, secondo il giudice di merito, prima del 2011 non sarebbe esistita una decadenza per prestazioni liquidate solo in parte. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.p.c.; ha sostenuto che la nuova decadenza si applica anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 6 luglio 2011, con decorrenza del termine da tale data, e che l'atto impeditivo è la proposizione della domanda giudiziale, nel caso di specie depositata solo il 9 giugno 2017, dunque oltre il triennio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, ribadendo la giurisprudenza consolidata secondo cui la decadenza introdotta nel 2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma decorre dal 6 luglio 2011; inoltre la decadenza opera solo sui ratei pregressi anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    La decadenza introdotta dalla novella del 2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011; nelle azioni di riliquidazione la decadenza colpisce i soli ratei pregressi anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111

    La norma introduce un termine di decadenza per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, applicabile anche a situazioni soggettive già in essere, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dall'INPS per sostenere la disciplina generale della decorrenza delle nuove decadenze rispetto a rapporti preesistenti.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996

    Costituisce il fondamento sostanziale della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico azionata dal pensionato.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    È richiamato quale parametro per l'individuazione delle voci retributive da includere nella base pensionabile nel regime AGO.

  • art. 47, commi 2, 3 e 6, d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza prevista per le prestazioni previdenziali si estende alle azioni di riliquidazione e, secondo il richiamo al D.L. n. 103/1991, determina l'estinzione del diritto ai soli ratei pregressi.

  • D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6

    convertito in L. 1° giugno 1991, n. 166

    È richiamato per chiarire che la decadenza nei rapporti previdenziali estingue il diritto ai ratei pregressi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando il legislatore introduce per la prima volta un termine di decadenza in materia previdenziale, la nuova disciplina si applica anche ai rapporti già in essere, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della norma innovativa.
  • Nei casi di prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte o di riliquidazione del trattamento, la decadenza non travolge l'intera pretesa, ma opera limitatamente ai ratei anteriori al triennio calcolato a ritroso dalla domanda giudiziale.
  • L'atto idoneo a impedire la decadenza è la proposizione dell'azione in giudizio; pertanto, se la domanda è proposta oltre il termine triennale decorrente dalla data fissata dalla legge, il diritto ai ratei pregressi resta estinto.
  • L'interpretazione della disciplina decadenziale in materia previdenziale deve bilanciare l'esigenza pubblicistica di sollecita definizione delle pretese con la tutela dell'affidamento del privato, evitando di imputargli inerzia prima dell'entrata in vigore della nuova decadenza.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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