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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07302/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un assicurato, cessato dal servizio presso l'Arma dell'Aeronautica militare e poi assunto presso una compagnia aerea privata come pilota, a vedere calcolata la ricongiunzione dei contributi già versati all'INPDAP con applicazione degli interessi previsti dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 5 della l. n. 29/1979. Il ricorrente lamentava: (i) l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la ricongiunzione era avvenuta tramite passaggio della provvista contributiva dall'AGO al Fondo Volo; (ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5, comma 4, n. 1, l. n. 29/1979, dell'art. unico l. n. 322/1958 e dell'art. 12 preleggi, deducendo la diversità tra costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione e quindi l'inapplicabilità della disciplina speciale della posizione assicurativa alla successiva ricongiunzione. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, sia perché la Corte territoriale aveva deciso in conformità a un orientamento già consolidato, con conseguente operatività della causa di inammissibilità di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sia perché la censura non denunciava un vero omesso esame di fatto, ma sollecitava una diversa qualificazione giuridica della vicenda. Sul secondo motivo ha confermato che, quando la cessazione dal servizio pubblico e la domanda di ricongiunzione intervengono prima dell'abrogazione dell'art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, si costituisce ope legis una posizione assicurativa presso il FPLD dell'INPS e la contribuzione del rapporto di impiego statale resta disciplinata dalla norma speciale degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, con determinazione senza interessi. Tale regime speciale prevale su quello generale della ricongiunzione di cui alla l. n. 29/1979; pertanto non spettano gli interessi composti richiesti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non denuncia un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma tende a ottenere una diversa valutazione giuridica della medesima vicenda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Opera la causa di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e il ricorso per cassazione interviene su questioni già definite in modo conforme.

  • art. 2 l. n. 29/1979

    Richiamato dal ricorrente come base normativa della ricongiunzione contributiva e della determinazione dell'onere, ma ritenuto non applicabile in presenza di disciplina speciale sulla posizione assicurativa già costituita.

  • art. 5 l. n. 29/1979

    Prevede il trasferimento dei contributi alla gestione accentratrice con interessi annui composti; tale disciplina non si applica ai contributi già soggetti alla speciale regola della costituzione della posizione assicurativa senza interessi.

  • art. 5, comma 4, n. 1, l. n. 29/1979

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della ricongiunzione, ma superata dalla disciplina speciale applicabile al caso.

  • articolo unico l. n. 322/1958

    Invocato dal ricorrente per sostenere la diversità tra istituti, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina applicabile e del rapporto di specialità tra norme.

  • art. 124 d.P.R. n. 1092/1973

    La cessazione del rapporto di servizio e la domanda di ricongiunzione anteriori all'abrogazione determinano l'operatività della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 125 d.P.R. n. 1092/1973

    I contributi del rapporto di impiego statale trasferiti per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza interessi e restano tali fino a tale costituzione.

  • art. 126 d.P.R. n. 1092/1973

    Le regole della l. n. 29/1979 operano solo se manca la costituzione ope legis della posizione assicurativa nei casi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda contributi maturati in un rapporto di pubblico impiego cessato prima dell'abrogazione della disciplina speciale, la costituzione ope legis della posizione assicurativa prevale sulla successiva ricongiunzione e impedisce l'applicazione del regime generale degli interessi previsto dalla legge sulla ricongiunzione.
  • Nel cumulo o trasferimento di contributi, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale che la riguarda; non è consentito far riemergere interessi esclusi dalla norma speciale mediante il successivo passaggio della contribuzione ad altra gestione.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto, mira in realtà a una diversa qualificazione giuridica dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • La disciplina della ricongiunzione contributiva di cui alla l. n. 29/1979 opera solo in assenza della costituzione automatica della posizione assicurativa prevista dalla normativa speciale; se tale costituzione si è già verificata, la norma generale resta recessiva per specialità.
  • Un eventuale ritardo dell'ente previdenziale nel definire la domanda di ricongiunzione non incide, di per sé, sul regime degli interessi applicabile alla contribuzione già soggetta a disciplina speciale, potendo semmai rilevare sotto altri profili di tutela.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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