Cassazione Civile, Ordinanza n. 07305/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, già dipendente dell’aeronautica militare e poi assunto presso una compagnia aerea privata con iscrizione alla gestione Fondo Volo, che aveva chiesto la ricongiunzione presso tale gestione della contribuzione versata in precedenza presso l’INPDAP. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda: da un lato aveva escluso che sulla contribuzione trasferita dovessero essere applicati interessi annui del 4,5%; dall’altro aveva ritenuto che, ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione, dovesse computarsi anche un maggior periodo pensionabile risultante da un decreto ministeriale di supervalutazione ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 322/1958 e dell’art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS dovesse operare per i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione e che l’esclusione prevista dall’art. 126 DPR n. 1092/1973 varrebbe solo in caso di nuovo rapporto di pubblico impiego. Il resistente ha eccepito inoltre la tardività del ricorso, perché la prima notifica non era andata a buon fine per il trasferimento dello studio del difensore, e ha resistito nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura dell’ente non fosse conferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava su due autonome statuizioni: esclusione degli interessi sulla contribuzione trasferita e riconoscimento dell’utilità, ai fini della ricongiunzione, della maggiorazione del periodo pensionabile ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997. Il ricorso, invece, attaccava solo la questione degli interessi e non contestava specificamente la ratio relativa alla supervalutazione dei contributi. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse tardiva, poiché la prima notifica del ricorso era rimasta infruttuosa per un trasferimento del domicilio professionale del difensore della controparte nel circondario, circostanza che non consentiva all’ente di avvalersi della conservazione degli effetti della prima richiesta notificatoria. È stata quindi confermata la condanna dell’INPS alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato; è stata invece esclusa la sanzione ex art. 96 c.p.c. richiesta dal controricorrente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la violazione di legge è stata dedotta come vizio del ricorso, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi e comunque tardiva.
art. unico L. 2 aprile 1958, n. 322
richiamato dall’ente ricorrente per contestare la disciplina applicata dalla Corte territoriale.
art. 2 L. n. 29/1979
richiamato per sostenere il corretto calcolo degli oneri di ricongiunzione; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
secondo la giurisprudenza richiamata, per i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’INPS con trasferimento della contribuzione senza interessi.
l’eccezione di cui alla lettera b) riguarda la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego e non il passaggio a impiego privato.
la Corte territoriale ha ritenuto che la maggiorazione del periodo pensionabile prevista dalla norma sia utile ai fini della ricongiunzione.
richiamato per il limite temporale entro cui può operare la riattivazione del processo notificatorio quando la mancata notifica non sia imputabile al notificante.
art. 83 R.D. 22 gennaio 1934, n. 83
richiamato nella distinzione tra domiciliatario nel foro e difensore appartenente a foro diverso.
la richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non ricorrevano condotte abusive tipizzate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non investe la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si basa su più autonome argomentazioni e il ricorrente ne contesti solo una.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome, l’impugnazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica di una ratio idonea da sola a sorreggere la decisione rende il ricorso inammissibile.
- In materia di ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa per dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione, si applica la disciplina speciale che comporta il trasferimento della contribuzione senza interessi, salvo l’ipotesi espressamente prevista dalla norma per la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la mancata riuscita della prima notifica per trasferimento del difensore domiciliatario nel medesimo circondario non consente automaticamente di conservare gli effetti della richiesta originaria se il difetto di notifica non è imputabile al notificante secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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