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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07350/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di alcuni lavoratori da una società aeroportuale a un appaltatore del servizio e, successivamente, a un ulteriore gestore che li ha licenziati. I lavoratori hanno agito sostenendo che negli accordi intervenuti tra le parti, in particolare in quello del 30 marzo 1999, la società originaria si fosse assunta un obbligo contrattuale di garantire il mantenimento dell’occupazione, o comunque la riassunzione, in caso di licenziamento da parte del terzo. La Corte d’appello aveva ritenuto l’accordo qualificabile come contratto a favore di terzo, con obbligazione della società originaria limitata a garantire che il terzo mantenesse l’occupazione, sicché l’unica tutela per l’inadempimento sarebbe stata risarcitoria. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2058 c.c., sostenendo che la domanda di riassunzione/reiterazione dovesse essere letta come domanda di risarcimento in forma specifica, idonea a ripristinare la situazione precedente al danno; 2) omessa pronuncia sulla posizione di due ricorrenti, che avrebbero dovuto godere delle medesime garanzie dei lavoratori principali. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo: 1) l’applicabilità degli artt. 32 l. 183/2010 e 6 l. 604/1966, assumendo che i lavoratori avessero in realtà chiesto la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro con soggetto diverso da quello titolare; 2) l’erronea qualificazione dell’accordo del 1999 come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.; 3) l’insussistenza persino di una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.; 4) l’omesso esame del protocollo d’intesa del 17 novembre 2006, che avrebbe superato gli accordi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei lavoratori. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, chiarendo che la domanda proposta non poteva essere ricondotta a una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., perché l’obbligo ritenuto inadempiuto era solo quello di garantire il comportamento del terzo e non quello di assumere direttamente i lavoratori licenziati da quest’ultimo. Ha inoltre respinto il secondo motivo, ritenendo che il rigetto della domanda principale implicasse anche il rigetto della posizione delle altre due ricorrenti, sicché non vi era omessa pronuncia. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, perché il rigetto del ricorso principale ha reso priva di interesse attuale la sua trattazione. La Corte ha condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2058 c.c.

    La reintegrazione in forma specifica è astrattamente applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, ma solo quando sia possibile ripristinare la situazione dovuta; non è utilizzabile per imporre alla stessa parte obbligata un’assunzione che, secondo l’interpretazione del titolo, doveva essere posta in essere da un terzo.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura che in realtà investe un preteso errore di attività o di omessa pronuncia va veicolata come nullità della sentenza o del procedimento, non come error in iudicando.

  • art. 1411 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione dell’accordo come contratto a favore di terzo, ma la Corte non esamina il motivo per assorbimento.

  • art. 1381 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’eventuale qualificazione dell’accordo come promessa del fatto del terzo, ma la questione resta assorbita.

  • art. 32 l. 183/2010

    La società ne invoca l’applicazione sostenendo che la domanda dei lavoratori fosse diretta alla costituzione o all’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso.

  • art. 6 l. 604/1966

    È richiamato insieme all’art. 32 l. 183/2010 per sostenere la decadenza rispetto a domande relative alla costituzione o all’accertamento del rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso deve darsi atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soli ricorrenti principali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio a precedente giurisprudenza sulla natura condizionata del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando l’interpretazione del titolo negoziale mostra che una parte si è obbligata solo a garantire il comportamento di un terzo, l’inadempimento non consente di pretendere l’adempimento diretto del terzo da parte dell’obbligato, ma solo il rimedio compatibile con il contenuto dell’obbligazione assunta.
  • La domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. presuppone che la reintegrazione sia concretamente idonea a ripristinare la situazione giuridica o materiale dovuta; non può essere usata per ottenere un risultato estraneo all’obbligazione dedotta in giudizio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sul capo principale comporti, anche implicitamente, il rigetto delle domande dipendenti o derivanti da quella principale.
  • Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e va esaminato solo se persiste un interesse attuale, normalmente in caso di accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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