Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato che, cessato dal servizio presso l'aeronautica militare senza maturare il diritto a pensione e poi impiegato presso una compagnia aerea privata, aveva chiesto la ricongiunzione presso il Fondo Volo della contribuzione maturata presso l'INPDAP. L'INPS aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l'interesse composto del 4,5% sulla contribuzione trasferita, e il lavoratore aveva ottenuto in primo grado e in appello la restituzione di parte delle somme versate. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 322 del 1958 e della L. n. 29 del 1979, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina della ricongiunzione, mentre la fattispecie era soggetta alla speciale disciplina della costituzione ope legis della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione, disciplinata dal D.P.R. n. 1092 del 1973. Secondo l'Istituto, l'esclusione di tale costituzione opererebbe solo se il soggetto assuma un altro "servizio" pubblico, non già in caso di successivo impiego privato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate, valorizzando il fatto che l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte si è consolidato solo successivamente alla proposizione della domanda e del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso è stato formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
L. 2 aprile 1958, n. 322, art. unico
È richiamata dall'INPS, ma la Corte ritiene non applicabile la disciplina ivi contenuta al caso concreto.
L. n. 29 del 1979, art. 2
La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che la fattispecie fosse regolata dalla disciplina della ricongiunzione prevista da questa norma; la Cassazione esclude tale applicazione quando opera la speciale costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato dal servizio.
D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 124-126
Gli artt. 124 e 125 disciplinano la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'AGO INPS per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione; l'art. 126 contiene una causa di esclusione che la Corte interpreta restrittivamente.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124
Prevede il trasferimento della posizione assicurativa per il dipendente civile o militare cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 125
Stabilisce che i contributi siano versati all'INPS senza interessi.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, comma 1, lett. b)
"Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione ... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
L'espressione "altro servizio" è interpretata in senso letterale e sistematico come nuovo rapporto di pubblico impiego, non come rapporto privatistico; pertanto non esclude la costituzione della posizione assicurativa nel caso di successivo lavoro privato.
L. n. 122 del 2010, art. 12 undecies
È richiamata solo per precisare che le norme del D.P.R. n. 1092 del 1973 considerate nel caso erano ancora ratione temporis applicabili, essendo state abrogate solo successivamente.
Massime di principio
- La costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione ha natura speciale rispetto alla ricongiunzione ordinaria dei periodi assicurativi e prevale su di essa quando ne ricorrano i presupposti.
- La causa di esclusione della costituzione della posizione assicurativa prevista per chi assuma un "altro servizio" va interpretata restrittivamente e riguarda il nuovo rapporto di pubblico impiego, non il successivo impiego privatistico.
- Quando il lavoratore pubblico o militare cessa definitivamente dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, opera ex lege il trasferimento della contribuzione alla gestione AGO INPS alle condizioni previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, con versamento dei contributi senza interessi.
- Se la fattispecie è disciplinata dalla speciale costituzione della posizione assicurativa, non si applica la disciplina della ricongiunzione onerosa di cui alla L. n. 29 del 1979.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando direttamente la domanda originaria.
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