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Sentenza

Sentenza del 15/06/2015 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa dichiarazione e tassazione in Italia di una rilevante plusvalenza realizzata attraverso una serie di operazioni societarie aventi a oggetto un immobile sito in Italia. Secondo l'Ufficio, la società lussemburghese era esterovestita e costituiva un mero schermo per sottrarre la plusvalenza alla tassazione italiana. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, l'estinzione della società, la propria estraneità al controllo della stessa nel periodo d'imposta, il difetto di motivazione dell'accertamento e l'errata imputazione personale della plusvalenza.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'accertamento IRES nei confronti della società, poiché l'atto era stato notificato a una società cessata, ma aveva respinto il ricorso del contribuente quanto all'IRPEF. In appello, la Commissione ha ritenuto tempestivo il gravame, poiché la sentenza non era stata formalmente notificata all'Ufficio, ma lo ha comunque respinto nel merito. È stato escluso che l'annullamento dell'accertamento societario producesse automaticamente l'annullamento dell'accertamento personale. La cancellazione della società non elimina i debiti tributari e il contribuente è stato ritenuto il soggetto effettivo che aveva organizzato e controllato il complesso meccanismo societario. Gli elementi indiziari sono stati considerati gravi, precisi e concordanti, anche in ragione dell'utilizzo di prestanome, della tempistica delle operazioni, dell'assenza di una reale attività estera e della destinazione finale degli attivi a favore del contribuente. L'appello è stato respinto, con condanna alle spese di euro 10.000.

Norme richiamate

  • Art. 2495 Codice civile

    "La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo"

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese non estingue i rapporti debitori ancora pendenti; questi si trasferiscono, nei limiti previsti dalla norma, sui soci e sui liquidatori responsabili.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973

    Il socio può rispondere dei debiti tributari della società estinta nei limiti delle somme o dei beni ricevuti in sede di liquidazione o distribuzione dell'attivo.

  • Art. 73 del TUIR

    Una società formalmente costituita all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia quando la sede effettiva dell'amministrazione, della direzione o della gestione si trova sostanzialmente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Nel caso concreto, la società lussemburghese è stata qualificata come esterovestita.

  • Art. 73, comma 5-bis, del TUIR

    La disposizione consente di presumere la residenza fiscale italiana di società estere in presenza di elementi di controllo o collegamento con soggetti residenti, con conseguente onere per il contribuente di dimostrare l'effettiva gestione e direzione all'estero.

  • Art. 327 c.p.c.

    Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione può essere proposta entro il termine lungo previsto dalla legge, non operando il termine breve decorrente dalla notificazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata accolta.

  • Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 283 c.p.c.

    Le norme disciplinano la richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata; nel caso concreto non sono stati ravvisati sufficienti presupposti cautelari.

  • Cassazione, sentenza n. 654/2014

    Il vizio della notificazione dell'atto tributario incide normalmente sull'efficacia e non sulla validità dell'atto; nullità o inesistenza della notifica non rilevano quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché impugnato dal destinatario.

  • Cassazione, sentenza n. 4062/2010

    È richiamata in relazione alla successione del socio nei rapporti della società estinta, nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • La cancellazione o estinzione formale di una società non impedisce all'Amministrazione finanziaria di far valere debiti tributari preesistenti, potendo la responsabilità trasferirsi sui soci e sui liquidatori nei limiti previsti dalla legge.
  • L'annullamento dell'accertamento notificato alla società non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento notificato al socio o all'amministratore: le posizioni fiscali devono essere valutate separatamente.
  • Una società formalmente residente all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se la sua gestione effettiva, le decisioni operative e il controllo sostanziale sono esercitati dall'Italia.
  • L'Amministrazione può fondare l'accertamento su un insieme coordinato di presunzioni, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. Tempistiche anomale, operazioni circolari, prestanome, società prive di effettiva autonomia e trasferimento finale degli utili sono indici rilevanti.
  • In presenza di una presunzione di esterovestizione, il contribuente deve fornire documentazione concreta sull'effettivo radicamento della società all'estero, dimostrando una reale struttura organizzativa, amministrativa e decisionale straniera.
  • La sostanza economica delle operazioni può prevalere sulla forma giuridica quando la sequenza societaria appare diretta esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale e a occultare il beneficiario effettivo della plusvalenza.
  • La tempestività dell'impugnazione dipende dalla notificazione formale della sentenza: la semplice allegazione della sentenza a un'istanza di rimborso non equivale necessariamente a notificazione idonea a far decorrere il termine breve.

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