Sentenza del 15/06/2015 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - contraddittorio - artt. 5, 6, 7, 10 e 12, L. n. 212/2000 - art. 3, L. n. 241/1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata informazione e partecipazione al procedimento fiscale prima dell’adozione dell’atto impositivo. In particolare, ha sostenuto che il contribuente debba essere informato dell’esistenza e dello svolgimento degli accertamenti nei suoi confronti, così da poter fornire chiarimenti, documenti ed elementi utili alla propria difesa già nella fase precontenziosa o endoprocedimentale.
La decisione
La decisione afferma il principio secondo cui il contribuente deve essere messo a conoscenza dei procedimenti fiscali in corso prima dell’adozione del provvedimento impositivo. Tale conoscenza è funzionale a garantire il contraddittorio, la partecipazione procedimentale e l’effettività del diritto di difesa. Dal testo fornito non risultano indicati gli eventuali effetti concreti sul singolo atto, né è specificato se l’atto impositivo sia stato annullato o confermato.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 5
Richiamato nell’ambito delle garanzie di informazione e dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Legge n. 212/2000, art. 6
Concorre a fondare il dovere dell’amministrazione di assicurare conoscibilità, chiarezza e correttezza dell’azione amministrativa nei confronti del contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 7
Rileva per l’obbligo di motivazione e per la trasparenza degli atti dell’amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
Legge n. 212/2000, art. 10
Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Legge n. 212/2000, art. 12
Riconosce specifiche garanzie del contribuente nell’ambito delle attività di controllo fiscale, inclusa la possibilità di interloquire con l’amministrazione.
Legge n. 241/1990, art. 3
Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e sostiene l’esigenza che il contribuente possa conoscere le ragioni e gli elementi posti a fondamento dell’azione impositiva.
Massime di principio
- Prima di adottare un atto impositivo, l’amministrazione deve, nei casi previsti dalla legge e secondo i principi applicabili, consentire al contribuente di conoscere il procedimento e di presentare osservazioni, documenti e chiarimenti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale serve a permettere la correzione di errori e a definire la pretesa tributaria già nella fase amministrativa, senza costringere il contribuente ad attendere il contenzioso.
- La motivazione dell’atto deve essere sufficientemente chiara e completa da consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre una difesa effettiva.
- La violazione delle garanzie partecipative può incidere sulla validità dell’atto, ma le conseguenze concrete dipendono dalla specifica disciplina applicabile al tributo e dal tipo di procedimento seguito.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se abbia ricevuto una comunicazione preventiva, se gli sia stato concesso un termine per presentare osservazioni e se l’amministrazione abbia esaminato e considerato le sue deduzioni.
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