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Sentenza

Sentenza del 15/06/2015 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRPEF - cittadini italiani residenti all'estero - paesi a fiscalità privilegiata - presunzione legale relativa - art. 2, D.P.R. n. 917/86

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento della residenza fiscale del contribuente ai fini IRPEF. In particolare, occorreva stabilire se il trasferimento all'estero fosse effettivo oppure se il contribuente dovesse essere considerato fiscalmente residente in Italia, anche in presenza della presunzione legale relativa prevista per i cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il criterio prevalente è stato individuato nel luogo in cui viene abitualmente esercitata, in modo riconoscibile, la gestione degli interessi vitali del soggetto, con particolare rilievo alla sede principale dell'attività. Le relazioni familiari e affettive, da sole, non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la residenza fiscale italiana, potendo assumere rilevanza soltanto insieme ad altri elementi oggettivi.

La decisione

La decisione ha affermato che la residenza fiscale deve essere determinata valorizzando soprattutto elementi oggettivi e verificabili, quali il luogo di esercizio abituale dell'attività e la sede principale degli interessi economici e personali. La presunzione di residenza italiana è relativa e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria concreta e documentata dell'effettivo trasferimento all'estero. I soli legami familiari o affettivi non sono sufficienti, se non corroborati da ulteriori elementi oggettivi.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

    La norma individua i criteri di collegamento con l'Italia e, per i cittadini trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, prevede una presunzione relativa di residenza italiana, superabile mediante prova contraria.

Massime di principio

  • Per dimostrare la residenza fiscale estera non è sufficiente l'iscrizione anagrafica all'estero: occorre documentare che all'estero si trova effettivamente il centro principale e abituale degli interessi del contribuente.
  • La sede dell'attività economica e il luogo in cui vengono gestiti abitualmente gli interessi vitali costituiscono elementi normalmente più significativi dei soli legami personali o affettivi.
  • I rapporti familiari possono essere considerati dall'Amministrazione e dal giudice, ma da soli non provano la residenza fiscale italiana; devono essere valutati insieme ad altri elementi oggettivi.
  • Quando opera una presunzione legale relativa, l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente, che deve produrre documentazione coerente, concreta e riferita all'intero periodo d'imposta.
  • In caso di trasferimento verso un Paese a fiscalità privilegiata, è opportuno conservare prove riguardanti abitazione, attività lavorativa o imprenditoriale, conti e investimenti, utenze, permanenza effettiva e gestione degli interessi personali ed economici.

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