Sentenza del 15/06/2015 n. 493 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Cessione immobile - Plusvalenza - Valori OMI - Rideterminazione plusvalenza - Valore di mercato - Prova indiziaria - Corrispettivo conseguito - Necessita - Scritture contabili regolari - Sussiste - Avviso di accertamento - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai fini IRES, la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile assumendo come corrispettivo il maggior valore accertato in precedenza ai fini delle imposte ipocatastali sulla base dei valori OMI. La ricorrente ha contestato l'automatica applicazione di tale valore alle imposte dirette, sostenendo che per l'IRES rileva il corrispettivo effettivamente conseguito e non il mero valore venale o di mercato. Ha inoltre evidenziato la regolarità delle scritture contabili, non contestata dall'Amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il maggior valore determinato ai fini delle imposte ipocatastali non può essere automaticamente utilizzato per rideterminare la plusvalenza ai fini IRES, poiché le due categorie di imposte seguono criteri diversi. I valori OMI possono costituire soltanto elementi indiziari e, da soli, non sono sufficienti a dimostrare un corrispettivo maggiore di quello dichiarato, soprattutto quando la contabilità del contribuente è regolare e non adeguatamente contestata. L'avviso di accertamento fondato esclusivamente su tale automatismo è stato quindi dichiarato nullo.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla determinazione della plusvalenza da cessione di beni immobili strumentali
Ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito, salvo che l'Amministrazione dimostri con elementi idonei l'esistenza di un corrispettivo maggiore.
Disciplina delle imposte ipocatastali e del valore venale in comune commercio
Per le imposte indirette rileva il valore venale dell'immobile in comune commercio; tale criterio non è automaticamente trasferibile alla determinazione della plusvalenza IRES.
Valori OMI
Le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare hanno valore indiziario e non costituiscono, da sole, prova sufficiente di un prezzo di vendita superiore a quello dichiarato.
Massime di principio
- Un valore accertato ai fini delle imposte indirette non può essere automaticamente utilizzato per rideterminare la base imponibile delle imposte dirette, quando le rispettive discipline adottano criteri differenti.
- Per l'IRES, in caso di cessione immobiliare, il riferimento principale è il corrispettivo effettivamente conseguito e risultante dalla documentazione contabile.
- I valori OMI possono supportare l'accertamento solo insieme ad altri elementi gravi, precisi e concordanti; non bastano, da soli, a dimostrare un prezzo occulto o maggiore.
- La contabilità regolare costituisce un elemento favorevole al contribuente, ma non impedisce in assoluto l'accertamento se l'Amministrazione fornisce prove concrete di irregolarità o di un corrispettivo diverso.
- Un avviso di accertamento basato esclusivamente sul passaggio automatico dal valore di mercato accertato ai fini ipocatastali alla plusvalenza IRES è illegittimo.
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