Sentenza del 15/06/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Rieti
IVA - Istanza di rimborso - Diniego per tardività dell'istanza - Termine biennale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92 - Pretesa tardività non sussiste - Applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 cc - Illegittimità diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto illegittimo e quindi nullo. È stata esclusa l'applicabilità del termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile. Di conseguenza, la pretesa tardività dell'istanza non sussisteva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego di rimborso dell'IVA, fondato dall'Ufficio sulla presunta tardività dell'istanza rispetto al termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava l'individuazione del termine applicabile alla richiesta di rimborso di un credito IVA esposto in una dichiarazione presentata telematicamente.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina il termine biennale per la presentazione di determinate domande di rimborso. Secondo la decisione, tale termine non è applicabile al rimborso del credito IVA risultante da una dichiarazione presentata telematicamente nella fattispecie esaminata.
Art. 2946 del codice civile
Prevede il termine ordinario di prescrizione decennale. La decisione lo considera il termine applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando il credito IVA emerge da una dichiarazione fiscale validamente presentata, la richiesta di rimborso può essere soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, anziché al termine biennale previsto per altre domande di rimborso.
- Un diniego fondato esclusivamente sul mancato rispetto del termine biennale è illegittimo se, in base alla natura del credito e alla modalità di presentazione della dichiarazione, risulta applicabile la prescrizione decennale.
- Per valutare la tempestività di una richiesta di rimborso occorre distinguere tra crediti già esposti e documentati in dichiarazione e rimborsi richiesti autonomamente, verificando la disciplina specifica applicabile.
- La presentazione telematica della dichiarazione costituisce un elemento rilevante per dimostrare l'esistenza e la corretta esposizione del credito IVA, ma è comunque necessario verificare la documentazione e l'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
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