Sentenza del 30/09/2020 n. 20824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di un credito IVA 2007 acquistato da F. s.p.a. dalla curatela del fallimento di L. s.r.l. e successivamente in capo a Banca I. s.p.a.; l'Agenzia aveva opposto compensazione con cartelle di pagamento relative a tributi (e sanzioni) anteriori alla dichiarazione di fallimento e deduceva nullità/inesistenza del credito per mancata notifica della cartella alla curatela. La controversia verteva sulla possibilità di compensazione tra crediti erariali ante fallimento e il credito ceduto dalla curatela post-dichiarazione di fallimento, nonché sulla prova della validità/efficacia del credito rivendicato dall'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della Banca. Motivazioni principali: l'Agenzia non ha dimostrato la validità/efficacia del credito (in particolare per le sanzioni) e non ha fornito prova idonea della notificazione alla curatela; i crediti erariali anteriori alla dichiarazione di fallimento non possono essere compensati con il credito ceduto dalla curatela maturato dopo il fallimento in base al disposto dell'art. 56 legge fallimentare; omissioni relative alla valutazione di circostanze di fatto costituiscono vizio di motivazione e non omessa pronuncia; le regole sui limiti d'impugnazione in Cassazione (art. 54 d.l. n. 83/2012 e collegati) si applicano ai giudizi tributari di legittimità nei termini indicati. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 10.000,00 oltre 15% spese forfetarie e accessori) e precisazione che l'ulteriore contributo unificato non può essere preteso dalle Amministrazioni dello Stato esonerate.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denuncia di omessa pronuncia; la Corte osserva che la presunta non considerazione di fatti (crediti ante fallimento) integra un vizio di motivazione e non omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Vizio denunciato relativo alla nullità per omessa pronuncia: la Corte dichiara inammissibile il motivo perché la questione era stata affrontata (con esclusione della compensabilità dei crediti ante fallimento).
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiesto per omesso esame di fatto decisivo: la Corte lo considera inammissibile nei limiti di ammissibilità del ricorso in materia tributaria alla luce delle regole sull'impugnazione in cassazione.
Applicato dalla CTR e confermato dalla Cassazione per escludere la compensabilità tra crediti erariali anteriori alla dichiarazione di fallimento e il credito ceduto successivamente dalla curatela.
art. 54 d.l. 22/06/2012 n. 83 conv. in L. 7/8/2012 n. 134
Interpretato per stabilire i limiti del vizio denunciabile in Cassazione (art. 360 c.p.c.) anche nel processo tributario di legittimità; la Corte ricorda che la specialità del processo tributario di merito non impedisce l'applicazione delle disposizioni sull'impugnazione in Cassazione.
Richiamato nei riferimenti giurisprudenziali sulla 'doppia conforme' e sui limiti d'impugnazione in cassazione; la Corte conferma l'applicabilità dei limiti nei giudizi tributari di legittimità secondo la normativa richiamata.
art. 62 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Rilevante per affermare che il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole sull'impugnazione in Cassazione sopra richiamate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 13, comma 1 bis
Citate in relazione al contributo unificato: la Corte precisa che l'ulteriore importo a titolo di contributo non può essere preteso dalle Amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal versamento materiale (meccanismo della prenotazione a debito).
Massime di principio
- Un credito IVA acquistato dalla curatela fallimentare e successivamente ceduto può essere fatto valere dal cessionario per il rimborso, salvo che l'Erario dimostri l'esistenza e l'efficacia di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento che, per effetto dell'art. 56 l. fall., impediscono la compensazione.
- L'Agenzia delle entrate deve provare la validità/efficacia dei propri crediti (incluse sanzioni) e la corretta notificazione alla curatela se intende opporre ostacoli alla compensazione o al rimborso da parte del cessionario.
- La mancata trattazione o valutazione di circostanze di fatto costituisce un vizio di motivazione e non un'omessa pronuncia: in Cassazione tale doglianza ha limiti di ammissibilità e non sempre comporta l'annullamento per omessa pronuncia.
- Le regole sui limiti d'impugnazione in Cassazione (anche la 'doppia conforme' e le disposizioni del d.l. n. 83/2012) si applicano anche ai giudizi tributari di legittimità; è quindi essenziale valutare la data di introduzione del grado di appello e i termini di riferimento per l'ammissibilità.
- In fase di acquisto di crediti dalla curatela è fondamentale effettuare diligence sui crediti posteriori e anteriori alla dichiarazione di fallimento e verificare notifiche/posizioni dell'Erario; per l'Erario è cruciale documentare tempestivamente e validamente i propri crediti ante fallimento per poterli opporre.
- Le Amministrazioni pubbliche soggette a prenotazione a debito sono esentate dall'onere di versamento materiale dell'ulteriore contributo unificato: non possono essere condannate al pagamento di tale contributo aggiuntivo quando la norma prevede l'esonero.
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