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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26355/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2012, fondato su movimentazioni bancarie del contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la commissione regionale ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile perché nuova la doglianza sulla inesistenza della notifica dell’avviso e reputando legittimo l’accertamento in base alle movimentazioni di versamento sul conto corrente, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi: 1) violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 29 d.l. n. 78/2010, sostenendo l’inesistenza della notifica dell’avviso, perché effettuata direttamente a mezzo raccomandata a.r. anziché tramite messo notificatore; 2) violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la presunzione bancaria non si applicherebbe ai professionisti, ma solo agli imprenditori, soprattutto dopo Corte cost. n. 228/2014.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la CTR aveva già dichiarato nuova la questione della notifica in appello e tale statuizione non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione del giudicato interno su quel punto. Ha poi rigettato il secondo motivo come infondato, ribadendo l’orientamento secondo cui la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 continua ad operare, per i versamenti bancari, anche nei confronti dei professionisti o lavoratori autonomi; la limitazione introdotta dalla Corte costituzionale n. 228/2014 riguarda invece i prelevamenti, non i versamenti. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di notifica dell’avviso di accertamento

  • art. 29 d.l. n. 78/2010

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notifica dell’atto fiscale

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    la presunzione legale relativa derivante dai versamenti bancari opera anche nei confronti dei professionisti e dei lavoratori autonomi; il contribuente deve provare analiticamente l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per confermare che la presunzione bancaria si estende alla generalità dei contribuenti ai fini dell’accertamento del reddito complessivo

  • Corte cost. n. 228/2014

    ha inciso sulla presunzione bancaria solo quanto ai prelevamenti, non quanto ai versamenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    base del procedimento camerale non partecipato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    la presunzione sui versamenti non è stata travolta dalla sentenza costituzionale; resta onere del contribuente fornire prova contraria specifica

Massime di principio

  • La questione nuova proposta in appello e dichiarata inammissibile dal giudice di merito non può essere utilmente riproposta in cassazione se non viene censurata anche la statuizione di inammissibilità, altrimenti su di essa si forma giudicato interno.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale derivante dai versamenti su conto corrente si applica anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi.
  • Dopo Corte cost. n. 228/2014, la limitazione della presunzione bancaria riguarda i prelevamenti per i soli imprenditori, non i versamenti, che restano presuntivamente riferibili a materia imponibile per tutti i contribuenti.
  • Il contribuente può vincere la presunzione bancaria solo offrendo una prova analitica dell’estraneità dei singoli movimenti ai fatti imponibili o della loro già avvenuta inclusione nel reddito dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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