Cassazione Civile, Ordinanza n. 30398/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società semplice agricola, di tre atti di contestazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte relative agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti ritenendo violato l'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, perché le sanzioni erano state irrogate con atti separati e non unitamente agli avvisi di accertamento con cui, per i medesimi periodi, l'Ufficio aveva contestato l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte e applicato altre sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997: sostiene che la CTR abbia erroneamente confuso due violazioni diverse, cioè l'omessa effettuazione delle ritenute e l'omesso versamento delle ritenute effettuate, e abbia ritenuto che le sanzioni dovessero necessariamente essere irrogate nello stesso avviso di accertamento, mentre la norma consente un atto autonomo purché contestuale all'avviso. La società resiste con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo, osservando che il procedimento di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo e che l'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 è rispettato anche quando la sanzione sia irrogata con atto distinto dall'avviso di accertamento, purché emesso contestualmente ad esso. Nel caso concreto, avvisi di accertamento e atti di contestazione delle sanzioni erano stati notificati nella medesima data, sicché non vi era la violazione affermata dalla CTR. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997
le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità
consente l'irrogazione della sanzione con atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento, purché contestuale ad esso; non impone che la sanzione sia inserita nello stesso avviso
art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per affermare che le sanzioni possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria relativa all'omesso versamento delle ritenute effettuate
art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria richiamata per l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte
art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973
norma sostanziale richiamata per la contestazione dell'omessa effettuazione delle ritenute IRPEF
art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997
norma richiamata per la contestazione delle ritenute relative all'addizionale regionale
art. 1 del d.lgs. n. 360 del 1998
norma richiamata per la contestazione delle ritenute relative all'addizionale comunale
Massime di principio
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo e non richiede la definitività dell'accertamento presupposto.
- Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate con atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento, purché tale atto sia emesso contestualmente all'avviso o nello stesso contesto temporale.
- L'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 non impone che la sanzione sia necessariamente contenuta nello stesso avviso di accertamento; è sufficiente un distinto atto di irrogazione motivato, purché contestuale.
- La diversità tra la violazione relativa all'omessa effettuazione delle ritenute e quella relativa al loro omesso versamento impedisce di trattarle come se fossero la medesima fattispecie sanzionatoria.
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