Sentenza del 27/05/2016 n. 11002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità e l'imputazione temporale di alcuni costi relativi agli esercizi 2000 e 2001: i costi per la rimozione di rifiuti e quelli per i lavori di adeguamento della pista aeroportuale sarebbero stati contabilizzati considerando erroneamente le prestazioni come frazionate; inoltre, il compenso dovuto a Deloitte & Touche S.p.A. per verifiche trimestrali svolte nel 2000 sarebbe stato imputato al 2001 solo perché la fattura era stata emessa nel 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che la qualificazione dei contratti come prestazioni frazionate costituisse un accertamento di fatto adeguatamente motivato dalla Commissione tributaria regionale e non censurabile in sede di legittimità come violazione di legge. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo relativi al compenso Deloitte. Ha affermato che, ai fini del principio di competenza, il costo deve essere imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata e il corrispettivo è certo e oggettivamente determinabile, indipendentemente dalla data di fatturazione o di pagamento. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per verificare se il costo fosse già determinabile nel 2000.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, oggi art. 109 TUIR
Le spese e gli altri componenti, di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Il costo è imputabile all'esercizio in cui la prestazione è maturata e il relativo ammontare è certo o determinabile in modo obiettivo. La fatturazione o il pagamento successivi non spostano automaticamente la competenza fiscale.
Codice civile, artt. 1362 e 1363
Le clausole contrattuali devono essere interpretate ricostruendo la comune intenzione delle parti e considerando il contratto nel suo complesso. La qualificazione della prestazione come frazionata può costituire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Codice civile, artt. 1655, 1665 e 1666
Le norme sull'appalto e sulla verifica e accettazione dell'opera rilevano per stabilire quando le singole prestazioni o fasi dei lavori possono considerarsi ultimate e, conseguentemente, quando maturano i relativi corrispettivi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
In cassazione non è possibile sostituire la propria interpretazione dei contratti a quella del giudice di merito, se quest'ultima è logicamente e adeguatamente motivata. La censura deve riguardare effettivamente una violazione di legge o uno specifico vizio motivazionale deducibile.
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 115
La disposizione costituisce il riferimento normativo per le verifiche trimestrali svolte dalla società di revisione; la controversia riguardava tuttavia principalmente l'esercizio fiscale di imputazione del relativo compenso.
Massime di principio
- Per individuare l'esercizio di competenza di un costo professionale o aziendale occorre fare riferimento alla maturazione e all'ultimazione della prestazione, non alla data della fattura o del pagamento.
- Un costo può essere imputato a un esercizio successivo solo se, nell'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita, la sua esistenza o il suo ammontare non erano ancora certi né oggettivamente determinabili.
- Nei contratti di appalto, la competenza può maturare per singole fasi o stati di avanzamento quando il contratto e le concrete modalità di esecuzione mostrano che le prestazioni sono autonome e frazionabili.
- La mera emissione o registrazione tardiva della fattura non giustifica lo spostamento della competenza fiscale a un esercizio successivo.
- In sede di cassazione, la qualificazione del contratto e la valutazione della frazionabilità delle prestazioni restano normalmente insindacabili se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e completa.
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