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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 11002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità e l'imputazione temporale di alcuni costi relativi agli esercizi 2000 e 2001: i costi per la rimozione di rifiuti e quelli per i lavori di adeguamento della pista aeroportuale sarebbero stati contabilizzati considerando erroneamente le prestazioni come frazionate; inoltre, il compenso dovuto a Deloitte & Touche S.p.A. per verifiche trimestrali svolte nel 2000 sarebbe stato imputato al 2001 solo perché la fattura era stata emessa nel 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che la qualificazione dei contratti come prestazioni frazionate costituisse un accertamento di fatto adeguatamente motivato dalla Commissione tributaria regionale e non censurabile in sede di legittimità come violazione di legge. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo relativi al compenso Deloitte. Ha affermato che, ai fini del principio di competenza, il costo deve essere imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata e il corrispettivo è certo e oggettivamente determinabile, indipendentemente dalla data di fatturazione o di pagamento. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per verificare se il costo fosse già determinabile nel 2000.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, oggi art. 109 TUIR

    Le spese e gli altri componenti, di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    Il costo è imputabile all'esercizio in cui la prestazione è maturata e il relativo ammontare è certo o determinabile in modo obiettivo. La fatturazione o il pagamento successivi non spostano automaticamente la competenza fiscale.

  • Codice civile, artt. 1362 e 1363

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate ricostruendo la comune intenzione delle parti e considerando il contratto nel suo complesso. La qualificazione della prestazione come frazionata può costituire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • Codice civile, artt. 1655, 1665 e 1666

    Le norme sull'appalto e sulla verifica e accettazione dell'opera rilevano per stabilire quando le singole prestazioni o fasi dei lavori possono considerarsi ultimate e, conseguentemente, quando maturano i relativi corrispettivi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    In cassazione non è possibile sostituire la propria interpretazione dei contratti a quella del giudice di merito, se quest'ultima è logicamente e adeguatamente motivata. La censura deve riguardare effettivamente una violazione di legge o uno specifico vizio motivazionale deducibile.

  • D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 115

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per le verifiche trimestrali svolte dalla società di revisione; la controversia riguardava tuttavia principalmente l'esercizio fiscale di imputazione del relativo compenso.

Massime di principio

  • Per individuare l'esercizio di competenza di un costo professionale o aziendale occorre fare riferimento alla maturazione e all'ultimazione della prestazione, non alla data della fattura o del pagamento.
  • Un costo può essere imputato a un esercizio successivo solo se, nell'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita, la sua esistenza o il suo ammontare non erano ancora certi né oggettivamente determinabili.
  • Nei contratti di appalto, la competenza può maturare per singole fasi o stati di avanzamento quando il contratto e le concrete modalità di esecuzione mostrano che le prestazioni sono autonome e frazionabili.
  • La mera emissione o registrazione tardiva della fattura non giustifica lo spostamento della competenza fiscale a un esercizio successivo.
  • In sede di cassazione, la qualificazione del contratto e la valutazione della frazionabilità delle prestazioni restano normalmente insindacabili se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e completa.

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