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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irpef - Indennità di ferie non godute - Istanza di rimborso - Diniego dell'Ufficio - Natura retributiva dell'indennità - Indennità soggetta ad Irpef - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento a Irpef dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendo che tale somma non dovesse essere considerata reddito imponibile. La questione riguardava quindi la natura fiscale dell’indennità e la legittimità del diniego dell’istanza di rimborso.

La decisione

La decisione ha ritenuto legittimo il diniego dell’Ufficio. L’indennità per ferie non godute è stata qualificata come avente natura retributiva anche ai fini fiscali e, pertanto, come imponibile Irpef. Gli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917/1986 ricomprendono infatti gli emolumenti corrisposti al lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro, anche quando non siano direttamente collegati a un’effettiva prestazione lavorativa. La richiesta di rimborso è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.P.R. n. 917/1986

    La norma ricomprende tra i redditi di lavoro dipendente gli emolumenti percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se non direttamente correlati a una prestazione lavorativa effettiva.

  • Art. 48 del d.P.R. n. 917/1986

    La disposizione individua i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente e consente di includervi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, in quanto emolumento connesso al rapporto contrattuale di lavoro.

  • Cassazione n. 10363/2006

    Richiamata a sostegno della qualificazione retributiva e imponibile dell’indennità per ferie non godute.

  • Cassazione n. 14304/2003

    Richiamata come precedente conforme sull’assoggettamento dell’indennità sostitutiva delle ferie a imposizione fiscale.

  • Cassazione n. 4134/1999

    Richiamata per confermare che l’indennità collegata al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile anche in assenza di una prestazione lavorativa resa nel periodo di riferimento.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte al lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro sono normalmente imponibili come reddito di lavoro dipendente, anche se non remunerano una prestazione lavorativa effettivamente svolta.
  • L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura retributiva e, salvo specifiche deroghe normative, è soggetta a Irpef.
  • La qualificazione civilistica o contrattuale di una somma non esclude l’imponibilità fiscale: rileva la sua funzione economica e il collegamento con il rapporto di lavoro.
  • Un’istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta su emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro difficilmente può essere accolta se il contribuente non dimostra una specifica esenzione prevista dalla legge.
  • La mancata effettuazione della prestazione lavorativa, da sola, non rende non imponibile un compenso quando questo deriva comunque dal rapporto contrattuale di lavoro.

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