Sentenza del 27/05/2016 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Cartella di pagamento - Ricorso presentato avverso l'avviso di presa in carico - Atto non impositivo e non impugnabile - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La comunicazione di presa in carico non ha natura impositiva, non determina autonomamente la pretesa tributaria e non rientra tra gli atti impugnabili tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto eventualmente riguardare l'atto impositivo o un successivo atto della riscossione effettivamente impugnabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione con cui Equitalia, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, gli aveva informato della presa in carico delle somme derivanti da un accertamento esecutivo relativo all'IRPEF. Il ricorso mirava a contestare tale comunicazione, considerata dal contribuente come un atto lesivo e impugnabile.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010
La norma disciplina la presa in carico, da parte dell'agente della riscossione, delle somme derivanti dall'accertamento esecutivo.
La comunicazione prevista dalla norma ha funzione informativa e procedurale: informa il contribuente che le somme sono state affidate all'agente della riscossione, ma non costituisce un nuovo atto impositivo.
Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Poiché la comunicazione di presa in carico non è un atto impositivo né rientra tra quelli espressamente previsti, il ricorso contro di essa è inammissibile.
Massime di principio
- Non ogni comunicazione dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione è autonomamente impugnabile: occorre verificare se l'atto produce una nuova e concreta lesione e se rientra tra gli atti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Una comunicazione meramente informativa o procedurale, come l'avviso di presa in carico delle somme, non sostituisce l'atto impositivo e non può essere impugnata autonomamente.
- Le contestazioni devono essere rivolte contro l'atto che contiene o rende esecutiva la pretesa tributaria, oppure contro un successivo atto della riscossione espressamente impugnabile, facendo valere in quella sede anche eventuali vizi degli atti presupposti quando consentito.
- Prima di proporre ricorso è necessario distinguere tra atto impositivo, atto della riscossione e semplice comunicazione informativa, verificando anche la decorrenza dei termini e l'eventuale natura tassativa dell'elenco degli atti impugnabili.
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