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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irpef -Accertamento basato sugli studi di settore - Redditometro ex art 38 D.P.R. n. 600/1973 - Contraddittorio preventivo - Congruità della motivazione - Illegittimità dell'atto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'atto impositivo per insufficiente motivazione e per l'asserita inidoneità dello scostamento dagli studi di settore o dai parametri a fondare, da solo, una presunzione valida. È stata inoltre in discussione la necessità e la corretta instaurazione del contraddittorio preventivo previsto nella procedura di accertamento sintetico.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La procedura basata su parametri e studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici: lo scostamento rispetto agli standard non è sufficiente di per sé, ma la presunzione acquista gravità, precisione e concordanza attraverso il contraddittorio con il contribuente. Poiché il contraddittorio era stato regolarmente svolto e aveva fatto emergere entrate ricorrenti non dichiarate, l'accertamento sintetico è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato. Non sussiste quindi l'illegittimità dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, consentendo all'Amministrazione di ricostruire il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, nel rispetto del contraddittorio.

  • Art. 28 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato tra i riferimenti normativi della decisione; il principio centrale applicato riguarda comunque la validità dell'accertamento fondato su presunzioni semplici adeguatamente consolidate nel contraddittorio.

  • Studi di settore e parametri

    Lo scostamento del reddito dichiarato dagli standard non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento. La presunzione diventa grave, precisa e concordante solo dopo il confronto effettivo con il contribuente e la valutazione degli elementi emersi.

Massime di principio

  • Un accertamento fondato su studi di settore, parametri o redditometro non è automaticamente illegittimo né automaticamente fondato: lo scostamento costituisce un punto di partenza che deve essere verificato nel contraddittorio.
  • Il contraddittorio preventivo è essenziale: la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento, mentre il suo svolgimento consente all'Amministrazione di integrare e rendere più solida la motivazione.
  • Il contribuente deve fornire spiegazioni e documenti specifici sulle anomalie rilevate; se dal contraddittorio emergono entrate abituali o altri elementi non dichiarati, l'accertamento può essere confermato.
  • La motivazione dell'atto deve indicare non solo lo scostamento dagli standard, ma anche le ragioni per cui le spiegazioni del contribuente sono state ritenute insufficienti e gli elementi concreti che sostengono la ricostruzione del reddito.
  • In situazioni analoghe, la valutazione della legittimità dipende quindi soprattutto dalla regolare instaurazione del contraddittorio, dalla qualità delle giustificazioni offerte e dalla concreta motivazione dell'Ufficio.

Testo integrale

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