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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giudizio tributario - Impugnazione di revoca di agevolazioni fiscali - Simultanea pendenza di giudizio amministrativo sulla ricorrenza dei relativi presupposti - Obbligo del giudice tributario di pronunciarsi pur in pendenza del giudizio amministrativo - Sussiste, salvo adozione nel giudizio amministrativo di misura cautelare della sospensione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario l’avviso di liquidazione conseguente alla revoca di un’agevolazione fiscale. La revoca era stata adottata perché, con un precedente atto amministrativo, l’ente competente aveva disconosciuto la sussistenza del presupposto necessario per ottenere il beneficio. Tale atto amministrativo era stato autonomamente contestato dall’interessato mediante ricorso gerarchico, dando luogo a una simultanea pendenza del giudizio amministrativo e di quello tributario.

La decisione

Il giudice tributario non può sottrarsi all’obbligo di decidere la controversia solo perché è pendente il giudizio amministrativo relativo al presupposto dell’agevolazione. Deve quindi pronunciarsi sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione, salvo che nel giudizio amministrativo sia stata concessa una misura cautelare di sospensione dell’atto impugnato. In presenza di tale sospensione, il giudizio tributario può essere condizionato dalla misura cautelare e non deve procedere autonomamente fino alla definizione della questione amministrativa nei limiti stabiliti dal provvedimento.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento o giudizio amministrativo relativo ai presupposti di un’agevolazione fiscale non comporta automaticamente la sospensione o l’arresto del giudizio tributario avente a oggetto la revoca dell’agevolazione o il conseguente avviso di liquidazione.
  • Il giudice tributario deve normalmente decidere la controversia sulla base degli elementi disponibili, anche quando la validità o persistenza del presupposto amministrativo sia contestata separatamente.
  • La sospensione del procedimento tributario può assumere rilievo quando il giudice amministrativo abbia espressamente concesso una misura cautelare di sospensione dell’atto impugnato; la mera proposizione del ricorso amministrativo, invece, non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la semplice impugnazione dell’atto amministrativo e la sua sospensione cautelare: solo quest’ultima può incidere concretamente sull’obbligo del giudice tributario di procedere e pronunciarsi.

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