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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36186/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di alcuni reparti di un supermercato: una società sosteneva di aver affidato ad altra società la gestione di un reparto con un rapporto qualificabile come affitto di ramo d’azienda o comunque come contratto di gestione con autonoma organizzazione, mentre la lavoratrice deduceva che tale assetto fosse solo formale e che, in realtà, il rapporto di lavoro fosse sempre stato alle dipendenze della società titolare del supermercato. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha ritenuto che le ingerenze della società titolare sulle scelte operative del reparto e sulla gestione del personale fossero tali da escludere l’autonomia della cessionaria/gestore, qualificando il contratto come simulato e individuando nella società ricorrente il datore di lavoro sostanziale; da ciò ha fatto derivare l’inefficacia del licenziamento verbale intimato dalla società formale e il diritto alla reintegrazione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme civilistiche e della disciplina dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che non vi fossero i presupposti per un ramo d’azienda e che si trattasse invece di un contratto di gestione a causa mista, richiamando anche giurisprudenza tributaria; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale per omessa, illogica e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali e documentali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sull’individuazione del datore di lavoro sostanziale in base alla concreta gestione del rapporto; ha altresì ritenuto inammissibile il secondo perché diretto a ottenere un riesame del merito e della prova testimoniale, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato, in via indiretta, la decisione di merito che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società titolare del supermercato, l’inefficacia del licenziamento verbale e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 è stato ritenuto inidoneo perché non confrontato con la ratio decidendi; il motivo ex n. 5 non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del negozio tra le società.

  • art. 41, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla libertà di iniziativa economica e sulla qualificazione del rapporto negoziale.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1344 e 1345 c.c. per contestare la qualificazione del contratto e la sua validità/effettività.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di simulazione o elusione nella fattispecie.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità di una causa illecita o di un patto illecito nella ricostruzione della Corte di merito.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Norma evocata in tema di genuinità dell’appalto e autonomia organizzativa dell’appaltatore; la Corte ribadisce che, pur dopo la riforma, restano necessari indici di effettiva autonomia e gestione dei dipendenti.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta errata qualificazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’interpretazione del contratto tra le società.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza di un vero ramo d’azienda autonomamente organizzato.

  • legge n. 1369/1960

    Richiamata come antecedente storico: sotto tale disciplina non era consentito un sostanziale prestito di manodopera; il giudice doveva accertare la reale organizzazione di impresa e la natura delle prestazioni.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina si applica quando, immutata l’organizzazione aziendale, vi sia sostituzione del titolare nel rapporto di lavoro; la verifica dei presupposti è questione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del datore di lavoro sostanziale rileva la concreta gestione del rapporto e l’effettiva titolarità dei poteri datoriali, non la sola veste formale del contratto interposto o della struttura negoziale tra le imprese.
  • In tema di appalto e di affitto di ramo d’azienda, la genuinità del rapporto richiede un’effettiva autonomia organizzativa e gestionale dell’impresa che assume il servizio o il ramo; le ingerenze della committente/cedente sulle scelte operative quotidiane, sui prezzi, sull’assortimento e sulla gestione del personale possono rivelare una mera interposizione fittizia.
  • La qualificazione giuridica del rapporto e l’accertamento dei presupposti applicativi dell’art. 2112 c.c. costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non contraddittoria.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaGiudicato

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