Cassazione Civile, Ordinanza n. 02916/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, con cui il comune aveva richiesto imposta, interessi e sanzioni su un complesso immobiliare del seminario vescovile. Il contribuente aveva sostenuto l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 504/1992, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 27242/2022, aveva accolto il ricorso principale del comune, rigettato quello incidentale del seminario e deciso nel merito respingendo il ricorso originario. Il seminario ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo: 1) omessa rilevazione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita doppia conforme; 2) omessa considerazione del legittimo affidamento e della buona fede, poiché il contribuente avrebbe taciuto fatti decisivi; 3) travisamento di un precedente della Cassazione sul significato di inutilizzo dell'immobile ai fini dell'esenzione; 4) in subordine, errore di fatto per avere la Corte deciso nel merito invece di cassare con rinvio, non avvedendosi che vi erano questioni di merito riproposte in appello ma rimaste assorbite e non esaminate, che avrebbero imposto il rinvio al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quarto motivo del ricorso per revocazione, revocando la precedente sentenza n. 27242/2022 nella parte in cui aveva deciso nel merito il rigetto del ricorso originario senza disporre il rinvio, nonostante la presenza di questioni di merito rimaste assorbite nei gradi di merito. Ha rigettato il primo e il secondo motivo di revocazione e dichiarato inammissibile il terzo. In fase rescissoria ha poi confermato l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale del comune, ha dichiarato assorbito il secondo motivo di quel ricorso, ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per l'esame delle questioni assorbite e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non un errore di giudizio; può riguardare anche l'omessa percezione di questioni processuali assorbite
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
la c.d. doppia conforme osta al motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il ricorrente indica e confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo riformulato, il vizio motivazionale è soggetto ai limiti connessi alla doppia conforme
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione ICI richiede un utilizzo effettivo, concreto e attuale dell'immobile per l'attività tutelata; il mero utilizzo potenziale o la sola destinazione astratta non bastano
art. 7, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione spetta solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni previste
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
la buona fede e il legittimo affidamento non derivano da contegni impliciti e non univoci; il contribuente deve comunque rappresentare i fatti rilevanti ai fini dell'esenzione
art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpello, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva
art. 12 e art. 14 disp. prel. c.c.
invocati nel ricorso principale originario per l'interpretazione della norma agevolativa
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la decisione nel merito da parte della Cassazione non è consentita se restano questioni di merito assorbite che impongono il rinvio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza non va inteso in senso formalistico ed eccessivo, purché gli atti siano specificamente individuati e il loro contenuto sia indicato o riassunto
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito degli atti richiamati è assolto se essi sono specificamente indicati e collocati nel fascicolo di merito
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato per evitare un uso eccessivamente formalistico del principio di autosufficienza e per garantire l'equo processo
art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241
menzionato nel procedimento amministrativo di verifica, ma non ritenuto decisivo ai fini del procedimento tributario
citato come contributo statale riconosciuto al comune per il mancato gettito ICI
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile quando la Corte di cassazione ometta di percepire un fatto processuale decisivo, come l'esistenza di questioni di merito rimaste assorbite, e per ciò decida nel merito invece di cassare con rinvio.
- Non integra errore revocatorio la critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte o alla sua interpretazione del precedente giurisprudenziale; in tal caso si deduce un errore di giudizio, non di percezione.
- Ai fini dell'esenzione ICI per immobili destinati ad attività tutelate, non basta la destinazione astratta o potenziale del bene: occorre un utilizzo effettivo, concreto e attuale, e il venir meno della strumentalità comporta la perdita del beneficio.
- Il mero silenzio del contribuente, in un'interlocuzione avviata dall'ente impositore, non è di per sé idoneo a fondare un legittimo affidamento; il contribuente deve rappresentare i fatti rilevanti per la verifica del beneficio fiscale.
- Nel giudizio di cassazione, la decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. è preclusa quando residuino questioni di merito non esaminate nei gradi precedenti e non coperte da giudicato implicito.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che gli atti e i documenti rilevanti siano specificamente indicati e il loro contenuto sia puntualmente richiamato.
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