Cassazione Civile, Ordinanza n. 26268/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica che, dopo aver superato con valutazione positiva il quinquennio di servizio, ha chiesto l’accertamento del diritto al conferimento di un incarico dirigenziale di maggiore rilevanza professionale ed economica con decorrenza anteriore a quella effettivamente assegnata, oltre al riconoscimento della fascia superiore dell’indennità di esclusività e delle differenze retributive o, in subordine, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione l’ente sanitario ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, delle disposizioni contrattuali collettive della dirigenza medica e della deliberazione regionale richiamata, sostenendo che il compimento del quinquennio e la valutazione positiva non comportano alcun automatismo nell’attribuzione dell’incarico, perché il conferimento resta subordinato alle scelte organizzative dell’ente, alle risorse disponibili e alle procedure selettive previste dal sistema normativo e contrattuale. La controricorrente ha eccepito inoltre improcedibilità/estinzione per la soppressione dell’ente, inammissibilità per novità della censura e difetto di interesse per intervenuto conferimento dell’incarico, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di rito della controricorrente, ritenendo che la soppressione dell’ASUR intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità non determinasse l’interruzione del processo in cassazione né l’estinzione del giudizio; ha escluso anche la novità del motivo e la carenza di interesse. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso dell’ente sanitario: il diritto all’incarico di alta specializzazione o analogo non sorge automaticamente al maturare del quinquennio con esito positivo della valutazione, ma dipende dalla disponibilità dei posti, dall’assetto organizzativo aziendale, dalla copertura finanziaria e dalle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della dirigente medica. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dei precedenti richiamati rispetto all’instaurazione della lite.
Norme richiamate
richiamato come criterio ermeneutico del testo contrattuale e normativo, ma la Corte ne esclude una lettura che introduca un automatismo nell’attribuzione dell’incarico
invocato per l’interpretazione sistematica delle disposizioni, senza però consentire una lettura isolata delle clausole collettive in contrasto con il sistema legislativo
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
le funzioni e gli incarichi della dirigenza medica sono letti come possibilità organizzativa, non come diritto automatico del singolo al conferimento dell’incarico
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
gli incarichi sono conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero di incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
la contrattazione collettiva disciplina le modalità di conferimento degli incarichi, ma entro il quadro normativo e organizzativo fissato dalla legge
i profili organizzativi restano rimessi alla pubblica amministrazione, mentre alla contrattazione collettiva spettano disciplina del rapporto di lavoro e trattamenti economici
art. 27 CCNL 8 giugno 2000
regola gli incarichi dirigenziali della dirigenza medica, ma non impone il conferimento automatico al maturare del quinquennio
art. 28 CCNL 8 giugno 2000
prevede scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri/procedure aziendali, incompatibile con un’attribuzione generalizzata e automatica
art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005
conferma il modello di conferibilità degli incarichi nel quadro organizzativo e finanziario dell’ente
art. 19, comma 1, CCNL 19 dicembre 2019
ribadisce il vincolo di disponibilità finanziaria e organizzativa che condiziona la conferibilità degli incarichi
art. 18, comma 2, CCNL 19 dicembre 2019
l’incarico diverso da quello di base è previsto per i dirigenti con almeno cinque anni, ma sempre entro il contesto organizzativo e finanziario dell’ente
art. 42, comma 9, L. Regione Marche n. 19 del 2022
“Alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa ...”
la soppressione dell’ASUR e il subentro della nuova azienda territoriale non comportano, di per sé, improcedibilità del ricorso per cassazione proposto prima della soppressione
richiamato dalla controricorrente in tema di interruzione e riassunzione, ma la Corte esclude l’applicabilità dell’istituto nel giudizio di cassazione
la Corte richiama per aderire alla motivazione di precedenti conformi
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere nel merito
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di buon andamento e dell’assetto organizzativo pubblico, che non può essere derogato dalla contrattazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’eventuale soppressione o trasformazione soggettiva di una parte pubblica, intervenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non comporta automaticamente improcedibilità o estinzione del ricorso, né opera in modo fisiologico l’istituto dell’interruzione del processo.
- In materia di dirigenza medica, il superamento del quinquennio di servizio con valutazione positiva del collegio tecnico non attribuisce di per sé un diritto soggettivo al conferimento automatico di un incarico di maggiore rilevanza o di alta specializzazione.
- Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari resta subordinato alla disponibilità dei posti, all’assetto organizzativo definito dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e alle procedure selettive previste dalla disciplina collettiva.
- La contrattazione collettiva, pur regolando le modalità di conferimento degli incarichi, non può essere interpretata in senso difforme dal sistema legislativo che riserva alla pubblica amministrazione i poteri organizzativi e alla legge il coordinamento con i vincoli finanziari.
- In assenza del diritto all’incarico, vengono meno anche le pretese economiche e risarcitorie fondate sul solo mancato conferimento di quell’incarico.
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