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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29278/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario pretermessi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Una società in accomandita semplice operante nel settore della manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, nonché nella vendita di ricambi, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rideterminava per l'anno d'imposta 2015 reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari, con recuperi IRAP e IVA e relative sanzioni. Il socio accomandante aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto del ricorso originario. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, assumendo la necessità del litisconsorzio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2313 c.c., contestando l'affermazione della CTR secondo cui il socio accomandante sarebbe responsabile solidalmente per l'intero debito tributario della società, mentre la norma limiterebbe la responsabilità alla quota conferita. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, rilevando che, trattandosi di accertamento unitario su società di persone e soci, il giudizio doveva svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; poiché ciò non era avvenuto, l'intero procedimento era nullo.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del processo per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la Corte applica il principio del contraddittorio integrato quando la controversia riguarda inscindibilmente società e soci.

  • art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità del litisconsorzio nel processo tributario.

  • art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992

    la Corte lo applica per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per nullità del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2313 c.c.

  • art. 2313 c.c.

    invocato per sostenere che la responsabilità del socio accomandante sarebbe limitata alla quota conferita; la Corte non entra nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci in proporzione alle quote.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    usato come base per il rinvio al giudice di primo grado dopo la declaratoria di nullità del processo.

  • art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio al giudice tributario di primo grado e per la disciplina delle spese.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    richiamato per demandare al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la causa è inscindibile: società e soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo partecipante.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il giudizio tributario sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari e non ricorrano i presupposti eccezionali per la riunione in cassazione dei procedimenti separati, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
  • Nel processo tributario relativo a società di persone, la questione della responsabilità del socio rispetto all'obbligazione fiscale resta assorbita se viene previamente riscontrata la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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