Cassazione Civile, Ordinanza n. 05216/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'eccedenza IVA relativa all'anno 2009. Il contribuente sosteneva che il diritto al rimborso fosse stato tempestivamente esercitato già nella dichiarazione annuale presentata nel 2010, mediante compilazione del quadro RX4, in occasione della cessazione dell'attività; l'istanza presentata nel 2018 non era quindi, secondo la sua tesi, soggetta a decadenza biennale ma al solo termine prescrizionale ordinario. La CTR del Piemonte aveva invece ritenuto tardiva l'istanza e aveva confermato la legittimità del diniego. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 30, 30-ter e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2946 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente applicato la decadenza biennale al caso di cessazione dell'attività, nonostante la tempestiva manifestazione di volontà di chiedere il rimborso in dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla contestazione di merito del diritto al rimborso, già proposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo esame. La Corte ha ribadito che, in materia di IVA, la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale integra sufficiente manifestazione della volontà di ottenere il rimborso; in caso di cessazione dell'attività, una volta esercitato tempestivamente il diritto in dichiarazione, non si applica il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma il solo termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Ha inoltre ritenuto fondata la censura incidentale perché il giudice di appello non si era pronunciato sulla contestazione di merito del diritto al rimborso, pur risultando tale eccezione ritualmente proposta.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle altre norme sull'IVA per escludere che, nel caso di cessazione dell'attività, il diritto al rimborso tempestivamente manifestato in dichiarazione sia soggetto a decadenza biennale.
art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Citate come disposizioni pertinenti alla disciplina del rimborso IVA; la Corte le considera nel quadro della tutela del credito IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Il modello VR è qualificato come adempimento solo prodromico all'esigibilità del credito e non come fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza non si applica quando il diritto al rimborso IVA sia stato tempestivamente espresso in dichiarazione; opera invece la prescrizione decennale.
È il termine ordinario di prescrizione applicabile al credito IVA già fatto valere in dichiarazione.
La mancata pronuncia del giudice di merito su una rituale contestazione di merito integra vizio dedotto e accolto in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce sufficiente manifestazione della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza.
- Il modello VR previsto dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 non integra il fatto costitutivo del diritto al rimborso, ma solo un adempimento prodromico alla sua esigibilità e all'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso.
- Se il diritto al rimborso IVA è stato tempestivamente esercitato in dichiarazione, non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; il credito resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- Nel caso di cessazione dell'attività, poiché non è più possibile detrarre o compensare l'eccedenza nell'anno successivo, la tutela del diritto al rimborso deve essere letta in modo coerente con il principio di neutralità dell'IVA e con il diritto unionale.
- L'omessa pronuncia su una eccezione o contestazione ritualmente proposta in giudizio integra vizio di nullità della sentenza censurabile in cassazione.
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