Cassazione Civile, Ordinanza n. 30102/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una sanzione irrogata per l'asserito impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione. Il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per difetto di rappresentanza processuale, perché la procura alle liti risultava sottoscritta da una persona ritenuta priva del potere rappresentativo. In appello la contribuente sosteneva, da un lato, che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina fiscale relativa agli adempimenti di notifica invece di verificare, secondo le risultanze del registro delle imprese, chi fosse il legale rappresentante al momento della proposizione del ricorso; dall'altro, che l'eventuale vizio di rappresentanza fosse comunque sanato dalla successiva costituzione in giudizio della società tramite soggetto certamente munito di poteri rappresentativi. La società ricorrente in Cassazione articolava due motivi: violazione delle norme sulla rappresentanza della società e sul potere di conferire il mandato alle liti, nonché violazione delle norme processuali sulla sanatoria del difetto di rappresentanza; l'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR aveva trascurato di accertare, sulla base delle risultanze del registro delle imprese, chi fosse il soggetto legittimato a rappresentare la società al momento della proposizione del ricorso, e aveva impropriamente ancorato la modificazione della rappresentanza a una comunicazione all'Agenzia delle Entrate non prevista come condizione di efficacia. Ha inoltre ribadito che l'eventuale difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in nome dell'ente è sanabile in ogni stato e grado con efficacia retroattiva mediante la costituzione del soggetto effettivamente munito di poteri rappresentativi, quando questi ratifichi anche tacitamente l'operato del falsus procurator. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri di rappresentanza degli amministratori societari, per sostenere che la legittimazione processuale va verificata secondo la disciplina civilistica e le risultanze del registro delle imprese.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nomina e cessazione degli amministratori, invocata per la corretta individuazione del rappresentante legale.
Richiamato dalla ricorrente per affermare l'opponibilità dei poteri rappresentativi verso i terzi secondo le regole civilistiche.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme civilistiche sulla rappresentanza societaria.
La Corte esclude che tale disposizione, relativa agli adempimenti connessi al destinatario della notifica, possa essere utilizzata per individuare il soggetto legittimato a rappresentare la società in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme fiscali invocate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per la rappresentanza processuale societaria.
Richiamato per sostenere la sanatoria del difetto di rappresentanza processuale mediante la successiva costituzione del soggetto munito dei poteri rappresentativi.
Richiamato per affermare la possibilità di regolarizzazione del vizio di rappresentanza processuale.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma il principio decisivo affermato riguarda la sanatoria del vizio di rappresentanza, non questa norma in sé.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della valida rappresentanza processuale di una società occorre accertare, in base alle risultanze del registro delle imprese e alla disciplina civilistica, chi fosse il soggetto effettivamente investito del potere rappresentativo al momento del conferimento della procura e della proposizione del ricorso.
- La modificazione della carica o della rappresentanza societaria non può essere subordinata, ai fini processuali, a una comunicazione all'amministrazione finanziaria se tale adempimento non è previsto come condizione di efficacia verso i terzi o nel processo.
- Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che abbia agito in nome di un ente è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, quando intervenga la costituzione del soggetto effettivamente legittimato a rappresentare l'ente e questi ratifichi, anche tacitamente, l'operato del precedente soggetto privo di potere.
- La successiva proposizione dell'impugnazione da parte del soggetto munito dei poteri rappresentativi può sanare ex tunc il vizio originario della procura o della rappresentanza, rendendo efficaci tutti gli atti processuali già compiuti.
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