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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27224/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato imposta di registro complementare in relazione al conferimento di due terreni agricoli in una società, ritenendo non deducibile dal valore dei beni la passività derivante da un finanziamento ipotecario acceso in precedenza sui medesimi terreni. L'Ufficio ha ricostruito l'operazione come un insieme unitario di atti collegati, finalizzato alla dismissione dei beni gravati da ipoteca e alla realizzazione di un risparmio d'imposta, riqualificando l'operazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. La società ha impugnato la sentenza della CTR con cinque motivi: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al contraddittorio endoprocedimentale; violazione del principio del contraddittorio preventivo; omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di legittimazione passiva della società; omessa pronuncia sulla censura di carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, specie sulla riqualificazione del conferimento; nullità della sentenza per motivazione mancante o insufficiente quanto alla prova dell'inerenza delle passività ai terreni conferiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Dopo aver richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ha ritenuto applicabile retroattivamente il testo novellato dalla L. n. 205/2017, come interpretato autenticamente dalla L. n. 145/2018 e avallato dalla Corte costituzionale. Ne consegue che, ai fini dell'imposta di registro, non possono essere considerati gli elementi extratestuali e gli atti collegati per riqualificare l'atto presentato a registrazione in base alla complessiva operazione economica. È stata quindi esclusa la legittimità della riqualificazione operata dall'Ufficio sull'intera sequenza negoziale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"

    Nel testo come novellato, la norma impone di interpretare l'atto registrato sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati, salvo le disposizioni speciali del testo unico.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha riformulato l'art. 20 del T.U.R. introducendo il limite degli elementi desumibili dall'atto medesimo.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha attribuito alla modifica dell'art. 20 natura di interpretazione autentica, con efficacia anche per i rapporti pendenti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha accolto il ricorso per la diversa ragione sostanziale relativa all'art. 20 T.U.R.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla disciplina dell'art. 20 T.U.R., poi ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, nel testo dell'art. 20 T.U.R. risultante dalle modifiche del 2017 e dalla successiva interpretazione autentica del 2018, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La riqualificazione dell'operazione economica complessiva, fondata sul collegamento negoziale tra più atti, non è consentita ai fini dell'art. 20 T.U.R. nel regime interpretato autenticamente, anche per atti anteriori se il giudizio è ancora pendente.
  • Quando la questione di diritto sia definitivamente risolta nel senso che esclude la legittimità della pretesa fiscale, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nei giudizi di legittimità, la Corte può ricondurre la censura alla corretta questione giuridica sostanziale anche se prospettata dalle parti sotto diversi vizi processuali, purché ciò avvenga sulla base dei fatti già accertati e senza alterare domanda o eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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