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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una comunicazione di presa in carico emessa dall'Agente della riscossione in relazione a un precedente avviso di accertamento non impugnato, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2016, un maggior imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP. I giudici di merito avevano ritenuto impugnabile l'atto di presa in carico solo perché primo atto conoscitivo della pretesa, ma avevano dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo regolarmente notificato il presupposto avviso di accertamento, consegnato a persona presente presso il domicilio fiscale e qualificata come convivente/marito. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse inesistente o nulla perché l'avviso di ricevimento recava una data incongruente rispetto all'anno di emissione e perché l'atto era stato consegnato a soggetto diverso dal destinatario; 2) omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova, per l'errore sull'identità del soggetto che aveva ricevuto l'atto e per la discordanza delle date; 3) violazione dell'art. 24 Cost., assumendo la lesione del diritto di difesa per mancata notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha resistito sostenendo, tra l'altro, la non impugnabilità della comunicazione di presa in carico.

La decisione

La Corte ha confermato l'orientamento per cui la comunicazione di presa in carico non è normalmente atto autonomamente impugnabile, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa tributaria per mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, i motivi di ricorso fossero inammissibili: in parte perché, in presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era priva dei necessari requisiti; in parte perché le questioni sulla data dell'avviso e sulla CAN non erano state trattate nelle sentenze di merito e risultavano quindi nuove in cassazione; e, soprattutto, perché il giudice di appello aveva accertato in fatto che l'avviso di accertamento era stato consegnato al marito convivente della contribuente presso il domicilio fiscale, con un mero errore materiale sul nome, e tale accertamento non era efficacemente scalfito. La Corte ha inoltre richiamato la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento e la mancata proposizione di querela di falso. Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La comunicazione di presa in carico non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile; diventa impugnabile quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente acquisisce conoscenza della pretesa fiscale, per mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto.
  • Quando il giudice di merito ha reso una "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve allegare non solo di averle già dedotte, ma anche l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Le attestazioni contenute nella relata o nell'avviso di ricevimento, quando assistite da fede privilegiata, non possono essere superate con una mera diversa ricostruzione fattuale, ma richiedono gli strumenti idonei a vincere tale efficacia probatoria.
  • Se la notifica dell'atto presupposto è stata ritenuta regolare, viene meno la censura fondata sulla lesione del diritto di difesa, poiché il contribuente avrebbe potuto esercitarlo mediante tempestiva impugnazione dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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