Cassazione Civile, Ordinanza n. 35504/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'Ufficio ne aveva disconosciuto la qualifica di ASD, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato la natura di impresa commerciale della contribuente e aveva negato il riconoscimento di costi che la parte sosteneva di aver documentato. In cassazione la contribuente articolava tre motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla deducibilità dei costi; con il secondo denunciava violazione delle norme sul reddito d'impresa e sull'accertamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la deduzione dei costi solo perché non risultanti dalla contabilità, che non era stata tenuta in quanto la contribuente si riteneva ASD non obbligata a contabilità d'impresa; con il terzo lamentava motivazione apparente sulla stessa questione del mancato riscontro contabile dei costi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque preso posizione sulla questione escludendo i costi perché privi di riscontro in contabilità. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, una volta riqualificata la contribuente come soggetto esercente attività d'impresa e avendo la parte documentato i costi in giudizio, il giudice di merito doveva considerarli ai fini della determinazione del reddito, verificando poi gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l'inerenza. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame del merito in conformità ai principi indicati.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso la questione posta dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per nullità della sentenza dedotto in relazione all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente.
Richiamato insieme alle altre norme sul reddito d'impresa per affermare che, nella determinazione del reddito imponibile, i costi deducibili vanno riconosciuti se provati e inerenti.
Richiamato come norma applicabile alla determinazione del reddito d'impresa, comprensiva anche dei componenti negativi documentati.
art. 53 Cost.
La tassazione deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo, in ossequio alla capacità contributiva.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'accertamento e alla ricostruzione del reddito imponibile.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo l'onere di provare i costi deducibili resta a carico del contribuente; la deduzione forfettaria dei costi è riconoscibile solo nell'accertamento induttivo puro ex comma 2.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare l'apparenza della motivazione nella sentenza tributaria di appello.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudice deve ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche dei costi e degli altri componenti negativi che risultino comunque emersi dagli atti, perché altrimenti verrebbe tassato il profitto lordo anziché quello netto.
- Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili; una volta assolto tale onere mediante documentazione prodotta in giudizio, il giudice deve valutarli ai fini della determinazione del reddito, restando fermo il controllo sugli ulteriori requisiti di legge, in particolare l'inerenza.
- La deduzione forfettaria dei costi di produzione non è regola generale, ma eccezione limitata all'accertamento induttivo puro; fuori da tale ipotesi non spetta all'Ufficio riconoscere automaticamente una percentuale forfettaria di costi.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di merito, sia pure sinteticamente, affronta la questione controversa e ne dia una soluzione incompatibile con la tesi della parte.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma una conclusione senza spiegare in modo intelligibile le ragioni per cui la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare l'esistenza e la deducibilità dei costi.
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