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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32053/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società cliente aveva chiesto in giudizio la ripetizione di quanto versato, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica, sostenendo che la disciplina interna istitutiva dell'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché prevedeva un prelievo privo di una specifica finalità. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) errata applicazione dell'art. 2033 c.c. sulla sussistenza dell'indebito oggettivo; (2) errata interpretazione della disciplina interna e unionale sull'addizionale, con richiesta eventuale di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (3) contestazione del potere del giudice interno di disapplicare la norma nazionale e della compatibilità della disciplina fino al 31 marzo 2010, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; (4) violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. in relazione alla medesima questione temporale; (5) censura sulle spese di lite, lamentando il mancato esercizio del potere di compensazione per asserita incertezza giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, richiamando la propria giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo per manifesta infondatezza, affermando che il soccombente non ha un diritto alla compensazione delle spese e che la relativa valutazione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti per la novità/recenza del quadro giurisprudenziale; è stato altresì dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per escludere che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato un indebito oggettivo; la censura è stata respinta alla luce della sopravvenuta cornice giurisprudenziale e costituzionale.

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica; la decisione richiama l'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale per la disciplina di riferimento.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità del prelievo con il diritto unionale; la Cassazione rigetta i motivi correlati.

  • art. 54, L. 8 giugno 1990, n. 142

    citato nel secondo motivo come norma interna rilevante per la finalità specifica del tributo.

  • art. 149 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    citato nel secondo motivo in relazione alla disciplina degli enti locali e alla finalità del prelievo.

  • art. 19 TUEL

    citato nel secondo motivo, sempre per sostenere la finalità specifica dell'addizionale.

  • art. 4, comma 3, TUE

    citato nel terzo motivo come parametro del primato/leale cooperazione nell'interpretazione del diritto unionale.

  • art. 288 TFUE

    citato nel terzo motivo per la vincolatività delle direttive.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla decorrenza della prescrizione in relazione alla compatibilità della disciplina fino al 31 marzo 2010.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova nella medesima questione temporale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per invocare la compensazione delle spese.

  • art. 378 c.p.c.

    menzionato per il deposito di memoria della controricorrente.

  • art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui è stata proposta la domanda di rimborso in primo grado.

  • art. 702 ter c.p.c.

    indica l'ordinanza del tribunale che ha accolto la domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    richiamato per fondare il rinvio per relationem alla motivazione di precedente giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 19, paragrafo 3, lettera b), TUE

    richiamato dalla ricorrente per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 267 TFUE

    richiamato dalla ricorrente per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Quando la questione di diritto è già stata risolta da un recente intervento della Corte costituzionale e da successiva giurisprudenza di legittimità conforme, la Cassazione può rigettare i motivi che ripropongono la medesima censura, richiamando per relationem la motivazione del precedente arresto.
  • In tema di ripetizione dell'indebito relativa all'addizionale provinciale sull'energia elettrica, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento incide in modo decisivo sulla fondatezza delle doglianze volte a negare l'indebito o a sostenere la compatibilità del tributo con il diritto unionale.
  • Il soccombente non ha un diritto soggettivo alla compensazione delle spese di lite; la scelta del giudice di merito di non compensare le spese è, di regola, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una valutazione rientrante nel suo potere discrezionale.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione sia già stata resa chiara da un quadro giurisprudenziale sopravvenuto e consolidato, tale da rendere infondata la censura nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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