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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24242/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal socio nei confronti della cooperativa per il pagamento della somma indicata in una fattura relativa al conferimento di latte (fattura n. 248/2010). La cooperativa ha proposto opposizione sostenendo che svolge attività mutualistica di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, che nel 2010 aveva chiuso l’esercizio in perdita e che il socio, pur a conoscenza della situazione, aveva interrotto i conferimenti. In appello il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado e ha escluso il diritto del socio al pagamento, ritenendo che nei rapporti delle cooperative agricole di conferimento o trasformazione il conferimento non sia oggetto di un autonomo contratto di scambio, ma derivi direttamente dal contratto sociale; ne consegue che la remunerazione non è un prezzo certo e autonomamente esigibile, bensì dipende dal risultato economico dell’esercizio e dall’eventuale profitto distribuibile ai soci. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2423, 2423-bis, 2423-ter e 2512 c.c., sostenendo che il conferimento di prodotti agricoli alla cooperativa integri un rapporto di scambio, con obbligo della cooperativa di pagare il corrispettivo del prodotto fatturato, e che lo statuto e il regolamento prevedessero comunque l’onerosità dei conferimenti; con il secondo ha dedotto, richiamando anche l’art. 116 c.p.c., che il giudice di merito avrebbe utilizzato le scritture contabili per provare le perdite ma poi le avrebbe indebitamente ritenute inidonee a provare il credito del socio, incorrendo in illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei rapporti delle cooperative agricole di conferimento o trasformazione l’obbligo del socio di conferire il prodotto non deriva da un separato contratto di vendita, somministrazione o fornitura, ma direttamente dal contratto di società e dalla struttura mutualistica dell’ente. Il conferimento non fa sorgere un diritto al prezzo in senso tecnico, ma solo una aspettativa alla remunerazione, che è subordinata all’andamento dell’impresa e al risultato della vendita del prodotto trasformato; pertanto, se l’esercizio si chiude in perdita, il socio non può pretendere la remunerazione del conferimento. La Corte ha inoltre precisato che l’emissione della fattura, pur obbligatoria ai fini fiscali, ha solo funzione contabile e non muta la natura del rapporto né fa nascere un credito certo verso la cooperativa. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura ex art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per dedurre meri vizi di motivazione al di fuori dei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto, la doglianza mirava sostanzialmente a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, che aveva logicamente desunto dall’istruttoria la perdita d’esercizio e quindi l’insussistenza del credito azionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è circoscritto nei limiti oggi consentiti dalla norma; non consente una nuova rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura obbligatoria del rapporto e la sussistenza del credito.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle scritture di bilancio e alla prova del credito.

  • art. 2423-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di redazione del bilancio e alla prova contabile.

  • art. 2423-ter c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle scritture contabili e alla rappresentazione del credito.

  • art. 2512 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare la cooperativa agricola.

  • art. 2345 c.c.

    Citato per escludere l’assimilazione del conferimento a una prestazione accessoria societaria.

  • art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per affermare che, dal 1° settembre 1993, i conferimenti dei soci a cooperativa sono qualificati come cessioni di beni ai fini fiscali e richiedono fattura, senza però mutare la natura del rapporto sostanziale.

  • art. 9 del Regolamento della cooperativa

    "il valore definitivo dei conferimenti"; "in base ai risultati di gestione desumibili, a chiusura dell’esercizio sociale nel bilancio consuntivo della cooperativa"

    La remunerazione dei conferimenti è provvisoria e il conguaglio può essere determinato solo ex post, in base all’esito dell’esercizio sociale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cooperative agricole di conferimento o trasformazione l’obbligo del socio di conferire il prodotto deriva direttamente dal contratto sociale e dalla struttura mutualistica dell’ente, non da autonomi contratti di vendita o fornitura.
  • La remunerazione dei conferimenti non integra necessariamente un prezzo certo e immediatamente esigibile: il socio partecipa al rischio d’impresa e la remunerazione può dipendere dall’esito della gestione e dalla distribuzione del profitto.
  • La fattura emessa per il conferimento dei prodotti ha funzione fiscale e contabile, ma non è di per sé idonea a fondare un credito autonomo e incondizionato verso la cooperativa.
  • Il socio non può pretendere il pagamento del conferimento quando il regolamento sociale prevede la determinazione del valore definitivo a fine esercizio e il bilancio consuntivo evidenzia una perdita.
  • La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore giuridicamente diverso da quello previsto dalla legge; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriProveRicorso per cassazione
RamiSocietarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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