Cassazione Civile, Ordinanza n. 37521/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa dopo una sentenza di secondo grado relativa a un avviso di accertamento impoesattivo. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle entrate, ha riformato la decisione e ha confermato la legittimità dell’intimazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l’atto fosse privo di adeguata motivazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su motivi di merito riproposti in appello, concernenti in particolare la debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’intimazione di pagamento, atto a contenuto vincolato, risultava sufficientemente motivata in quanto collegata a precedenti avvisi di accertamento già notificati e conosciuti dal contribuente, che aveva infatti partecipato al giudizio e potuto contestarne i presupposti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR non aveva omesso di pronunciare, ma aveva ritenuto i motivi di merito assorbiti; tale statuizione di assorbimento non era stata specificamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’atto; la Corte ha ritenuto non integrata la violazione perché l’intimazione risultava motivata per relationem e comunque conosciuta dal contribuente.
Richiamato dal ricorrente sul requisito di motivazione degli atti tributari; la Corte ha escluso l’invalidità dell’atto per difetto di motivazione in presenza di conoscenza dei presupposti da parte del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché non colpiva la reale ratio della decisione di appello, fondata sull’assorbimento dei motivi.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento o altro atto impositivo vincolato non è nullo per difetto di motivazione quando richiami il presupposto impositivo e il contribuente dimostri di averne avuto piena conoscenza, avendolo specificamente contestato in giudizio.
- La motivazione per relationem è sufficiente se consente al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa e non comprime concretamente il diritto di difesa; il vizio non può essere affermato in astratto, ma richiede l’allegazione di un pregiudizio effettivo.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la decisione di merito ha in realtà dichiarato assorbite le questioni riproposte; in tal caso occorre censurare specificamente la statuizione di assorbimento.
- In cassazione il motivo deve aggredire la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della ragione decisoria posta a base dell’assorbimento preclude l’esame del motivo.
- Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese e può essere gravato dell’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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