Cassazione Civile, Ordinanza n. 14164/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'Ispettorato del lavoro aveva richiesto il pagamento di somme per l'omessa comunicazione di assunzione e di cessazione di un rapporto di lavoro asseritamente intercorso con un soggetto indicato come magazziniere. La titolare della farmacia ha opposto le ordinanze sostenendo che non vi fosse un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello ha invece ritenuto provato, tramite deposizioni testimoniali e un documento di consegna sottoscritto dal lavoratore, che il medesimo avesse svolto attività lavorativa subordinata presso la farmacia nel periodo 2002-2005. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2087 c.c., assumendo che la sentenza avesse valorizzato come unico indice di subordinazione la mera presenza del soggetto nei locali della farmacia; 2) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento dei motivi di appello, lamentando un'erronea interpretazione delle censure svolte in secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata non si era fondata sulla sola presenza nei locali, ma su plurimi indici presuntivi e su accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto provato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata ed escluso la gratuità e l'autonomia delle prestazioni. Il primo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto degli indici di subordinazione, non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto degli oneri di specifica trascrizione e deposito ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., oltre che perché l'interpretazione di domande ed eccezioni è giudizio di fatto riservato al merito, non essendo stata dedotta una violazione dell'art. 112 c.p.c. o del principio tantum devolutum quantum appellatum. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
La norma è richiamata come base dell'obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro, la cui violazione aveva fondato le ordinanze-ingiunzione.
Definisce la nozione di lavoro subordinato; la Corte ribadisce che la censura per violazione di legge è ammissibile solo se investe i criteri astratti, non la valutazione fattuale degli indici di subordinazione.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una corretta pertinenza alla censura proposta, che in sostanza mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare il giudizio di merito sulla sussistenza degli indici presuntivi del rapporto subordinato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando pretende di far valere un omesso esame in modo non conforme ai limiti del sindacato di legittimità e senza specificare adeguatamente il fatto decisivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Impone la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata osservanza comporta inammissibilità del motivo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.
La Corte precisa che non era stata dedotta una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte osserva che non era stata prospettata una violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la deduzione di violazione di legge sulla subordinazione è ammissibile solo se investe i criteri giuridici astratti di qualificazione del rapporto, non la valutazione di merito degli indici fattuali e presuntivi già compiuta dal giudice di appello.
- La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere desunta dal giudice di merito sulla base di plurimi indici presuntivi e di prove testimoniali; non è necessario che la decisione si fondi su un solo elemento sintomatico.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo o di erronea interpretazione delle difese è inammissibile se non è rispettato l'onere di specifica trascrizione e deposito degli atti processuali rilevanti.
- L'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui integri una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o del devolutum.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e il possibile raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14108/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14114/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14120/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →