Cassazione Civile, Ordinanza n. 26801/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base, con recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, di un reddito di capitale pari a Euro 117.939,00, ritenuto corrispondere alla presunta distribuzione di utili extracontabili della società. Il contribuente impugnava l'atto deducendo: l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili poiché l'accertamento societario non era ancora definitivo; l'illegittimità della presunzione in quanto derivante da altra presunzione; l'inutilizzabilità dei dati OMI. Il giudizio di primo grado si era concluso con l'accoglimento del ricorso, valorizzando l'annullamento dell'accertamento societario da parte della CTP di Bologna e ritenendo non provata l'effettiva distribuzione ai soci. In appello l'Ufficio deduceva, in via preliminare, la pendenza del giudizio sull'accertamento societario; la CTR confermava la decisione di primo grado per essere stato annullato l'accertamento a carico della società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 546/1992, 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, 2697 e 2909 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto annullare l'accertamento del socio sulla sola base dell'annullamento non definitivo dell'accertamento societario, ma sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del contenzioso relativo alla società; evidenziava inoltre che, nelle more, la sentenza di primo grado sull'accertamento societario era stata riformata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva deciso facendo leva sull'annullamento in primo grado dell'accertamento societario, poiché tale decisione era sopravvenuta essere stata riformata. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce del sopravvenuto annullamento della decisione di primo grado sull'accertamento societario e per verificare se nel frattempo quel giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato; il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente, ritenendo tempestivo e validamente notificato il ricorso e specifico il motivo proposto.
Norme richiamate
Richiamato per esaminare la questione della sospensione del giudizio tributario in presenza di pregiudizialità tra cause.
art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973
Norma evocata nel motivo di ricorso come base del recupero a tassazione del reddito imputato al socio.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova in relazione alla distribuzione degli utili extracontabili.
Evocato per contestare l'efficacia della decisione non definitiva sull'accertamento societario.
La sospensione necessaria opera solo quando penda separatamente, in primo grado, il giudizio pregiudicante; una volta definita la causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può valutare l'uso della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. oppure decidere difformemente.
In presenza di sentenza non ancora passata in giudicato nella causa pregiudicante, il giudice della causa dipendente può mantenere una sospensione facoltativa o decidere anche in senso difforme, secondo una ragionevole prognosi sulla stabilità della decisione.
Richiamato per affermare la validità della notificazione del ricorso per cassazione nel luogo di elezione di domicilio indicato nel grado precedente, in assenza di diversa indicazione nel giudizio di appello.
art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992
La Corte valorizza l'ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, ai fini della valida notificazione del ricorso per cassazione.
Titolo del motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte esclude che il ricorso sia inammissibile per difetto di conformità al filtro di ammissibilità.
La Corte ritiene che il motivo sia specifico e sufficientemente illustrato.
Richiamato per l'applicabilità al processo tributario della disciplina della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. L. 136/2018
Ritenuto applicabile per la sospensione di nove mesi del termine di impugnazione nelle controversie definibili rientranti nell'arco temporale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative al reddito del socio di società a ristretta base, l'accertamento del maggior reddito della società costituisce antecedente logico-giuridico della pretesa verso il socio; se il giudizio sulla società pende ancora in primo grado, il giudizio sul socio va sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della decisione pregiudicante.
- Quando il giudizio pregiudicante è già definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. viene meno e il giudice della causa dipendente può scegliere se conformarsi alla decisione, attendere la sua stabilizzazione mediante sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., oppure decidere diversamente sulla base di una prognosi ragionevole circa l'eventuale riforma.
- Nel processo tributario, l'ultrattività dell'elezione di domicilio o dell'indicazione della residenza/sede effettuata in primo grado consente la notificazione del ricorso per cassazione presso quel domicilio anche se la parte è rimasta contumace in appello.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista da norme speciali sulla definizione delle controversie si computa anche quando il termine ordinario di impugnazione è già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione, con conseguente proroga del termine finale secondo il periodo di sospensione previsto.
- Non è configurabile violazione di legge quando il giudice di merito si conformi a una sentenza di primo grado resa sulla causa pregiudicante; la censura diventa invece fondata se il presupposto fattuale posto a base della decisione sia successivamente venuto meno per riforma o annullamento della decisione stessa.
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