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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14984/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di quattro garanti per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un rapporto bancario della società garantita. I debitori ingiunti hanno proposto opposizione deducendo, in sintesi, la prescrizione del credito, la mancanza di certezza/liquidità/esigibilità, l'improcedibilità per asserito frazionamento del credito, l'inesistenza della sottoscrizione delle fideiussioni, l'estinzione delle garanzie e la violazione di correttezza e buona fede. In appello hanno insistito anche sulla tesi della novazione o revoca delle fideiussioni in forza di un successivo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo nuova la questione della novazione, escluso il frazionamento del credito perché le azioni erano fondate su titoli diversi, e reputate infondate le eccezioni di prescrizione ed estinzione delle fideiussioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) erronea declaratoria di novità/inammissibilità della questione di novazione delle fideiussioni e violazione di varie norme sostanziali e processuali; 2) mancato riconoscimento del preteso frazionamento del credito e della connessione/litispendenza tra azione monitoria e procedura esecutiva immobiliare contro il terzo datore di ipoteca; 3) erronea valutazione del disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fideiussioni e conseguente invalidità/inefficacia delle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso nel complesso. Ha rilevato, per il primo motivo, la mescolanza di censure eterogenee e la mancanza di specificità; per il secondo, la stessa inammissibile commistione dei motivi e comunque l'infondatezza perché il divieto di frazionamento opera solo rispetto a richieste giudiziali multiple fondate su un unico rapporto obbligatorio, mentre nel caso concreto le azioni erano fondate su titoli diversi; per il terzo, la correttezza del principio secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione deve essere specifico e determinato, oltre alla mancanza di decisività della doglianza alla luce degli atti ricognitivi idonei a interrompere la prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle ritualmente dedotte in primo grado.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mescolanza indiscriminata di censure eterogenee, con sovrapposizione di violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al canone del giusto processo e al divieto di abuso degli strumenti processuali.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla violazione di legge e sull'attività del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno delle doglianze sulla valutazione delle prove, ma senza specifica decisività nel caso concreto.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta nullità della sentenza e della motivazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta proposizione delle difese nel giudizio di primo grado.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla fase di trattazione e alla deduzione delle questioni nel contraddittorio.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle deduzioni processuali delle parti.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato rispetto alla tesi della novazione delle fideiussioni.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sulla validità del rapporto e delle sue modificazioni.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato in tema di fideiussione e della sua efficacia obbligatoria.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato tra le norme bancarie invocate dai ricorrenti.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato tra le norme bancarie invocate dai ricorrenti.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di apertura di credito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione dei contratti e delle fideiussioni.

  • art. 2808 c.c. e ss.

    Richiamato con riferimento alla garanzia ipotecaria collegata al rapporto di credito.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul preteso collegamento processuale tra azioni diverse.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul preteso collegamento processuale tra azioni diverse.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul preteso difetto di interesse o legittimazione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nella censura concernente la procedura esecutiva e il recupero del credito.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al procedimento monitorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quanto alla ripartizione dell'onere della prova sul disconoscimento e sulla validità delle fideiussioni.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e disconoscimento della sottoscrizione.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per il disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato per il regime di formazione della prova documentale in caso di mancato disconoscimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se del caso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mescola in modo indistinto violazione di legge e vizio motivazionale senza una chiara e specifica articolazione delle singole censure e delle ragioni della pretesa violazione.
  • Il divieto di frazionamento del credito, come espressione del divieto di abuso del processo e del dovere di correttezza e buona fede, opera quando un unico rapporto obbligatorio viene artificiosamente scisso in più domande giudiziali; non ricorre invece quando le azioni di recupero siano fondate su titoli diversi, pur riferiti al medesimo debito sostanziale.
  • La deduzione di novazione del rapporto o di modifica estintiva delle obbligazioni deve essere ritualmente introdotta nei gradi di merito; se prospettata per la prima volta in appello, è inammissibile come questione nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere specifico e determinato; una contestazione generica non è sufficiente a paralizzare l'efficacia probatoria del documento.
  • Una censura è priva di decisività quando, anche a volerla accogliere, restano comunque idonei a sorreggere la decisione altri elementi non efficacemente aggrediti, come atti di riconoscimento del debito o fatti interruttivi della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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