Cassazione Civile, Ordinanza n. 01181/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata di un processo presupposto che aveva riguardato a sua volta una domanda di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione in sede di giudizio di ottemperanza, conclusa con sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019. La Corte d'appello, decidendo sull'opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto di liquidazione, aveva ritenuto di dover includere nel calcolo della durata indennizzabile anche la fase successiva al deposito della sentenza di ottemperanza, fino al pagamento effettivo delle somme ai beneficiari. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU: secondo il ricorrente, la domanda di equa riparazione sarebbe stata tardiva perché proposta oltre il 10 maggio 2020, data di passaggio in giudicato della sentenza del TAR conclusiva dell'ottemperanza; inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato, ai fini dell'indennizzo Pinto, il tempo successivo alla definizione del giudizio di ottemperanza, benché tale segmento temporale sia al più suscettibile di autonoma tutela per il ritardo nel pagamento del dovuto, non già di inclusione nella durata del processo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura del Ministero, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento di somme riconosciute con decreto Pinto definitivo, l'ulteriore indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della pretesa può spettare solo per il tempo eccedente il termine dilatorio individuato dalla giurisprudenza convenzionale, ma non può essere fatto valere mediante la disciplina dell'equa riparazione riferita alla durata del processo presupposto. Ne consegue che il periodo successivo alla sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, pur astrattamente rilevante sul piano del ritardo nel pagamento, non poteva essere considerato nel calcolo dell'indennizzo ex legge n. 89 del 2001. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte ribadisce che la disciplina Pinto non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive oltre i limiti propri dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo
art. 6 CEDU
evocato quale parametro convenzionale dell'equa riparazione per durata irragionevole
art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
la portata della norma non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato nel principio delle Sezioni Unite come riferimento al decreto di condanna Pinto definitivo
art. 41 CEDU
indicato come base della tutela da far valere, in ipotesi di ritardo nel pagamento, mediante ricorso diretto alla CEDU
art. 133, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il computo del termine dilatorio di giorni cinque successivi alla definitività/esecutività del provvedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il tempo successivo alla definizione del giudizio presupposto non può essere automaticamente attratto nel computo della durata indennizzabile solo perché il pagamento dell'importo riconosciuto sia avvenuto in seguito.
- Il ritardo della pubblica amministrazione nell'esecuzione di un decreto Pinto definitivo può dare luogo, in via teorica, a una tutela ulteriore per il ritardo nel soddisfacimento della pretesa, ma tale profilo non si fa valere mediante l'estensione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001 alla fase esecutiva successiva.
- La legge Pinto tutela la durata ragionevole del processo, non il diverso diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive; per questo, il tempo di adempimento successivo alla sentenza conclusiva dell'ottemperanza non rileva come durata del processo ai fini del calcolo dell'indennizzo.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già fissato un principio di diritto in materia, il giudice di merito deve conformarsi a esso nella quantificazione dell'indennizzo, evitando di includere segmenti temporali estranei al perimetro normativo dell'azione proposta.
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