Cassazione Penale, Sentenza n. 30840/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato il riesame contro il sequestro preventivo di euro 10.570,00 e di due carte Postepay rinvenute nella sua disponibilità. Sostiene che la motivazione fosse inesistente o solo apparente sia quanto al fumus del reato presupposto sia quanto alla sproporzione patrimoniale che giustificava la misura finalizzata alla confisca. In particolare deduce che il Tribunale non avrebbe davvero valutato la documentazione difensiva attestante redditi da lavoro dipendente, attività imprenditoriale nel 2024, trattamento di fine rapporto e partecipazione a impresa familiare con il fratello, elementi che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del denaro. Inoltre contesta la ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, osservando che il giudice si sarebbe limitato a richiamare le dichiarazioni di due soggetti senza spiegare perché non fossero inficiate dalle difese, e che il quantitativo di cocaina rinvenuto sarebbe modesto e compatibile con uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirino in realtà a contestare la motivazione e a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità in materia di sequestro preventivo, dove è deducibile soltanto la violazione di legge e il vizio di motivazione solo se radicalmente mancante o apparente. La motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente sia sul fumus del reato di spaccio sia sulla sproporzione tra il patrimonio sequestrato e la capacità reddituale dell'indagato, avendo il giudice del riesame considerato anche le allegazioni difensive e spiegato perché non fossero idonee a superare gli elementi investigativi. Conseguentemente la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
indica il rimedio del riesame avverso il sequestro preventivo deciso dal tribunale.
il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; entro tale nozione rientrano anche i vizi motivazionali radicali, ma non la manifesta illogicità.
la manifesta illogicità della motivazione non è deducibile come violazione di legge, ma solo con lo specifico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione.
impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il suo totale mancato rispetto può integrare vizio deducibile nei limiti del ricorso ex art. 325 c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
costituisce il reato presupposto valorizzato ai fini del fumus del sequestro.
la confisca allargata richiede la sproporzione patrimoniale tra beni rinvenuti e capacità reddituale del soggetto, con un nesso diverso da quello della confisca ordinaria.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiama l'applicazione della confisca di cui all'art. 240-bis c.p. in relazione ai reati del testo unico stupefacenti.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; restano quindi escluse le censure di semplice manifesta illogicità della motivazione e le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito probatorio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nei limiti dell'art. 325 c.p.p., sussiste solo quando l'apparato argomentativo sia radicalmente mancante o così carente da non rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.
- Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata non è necessario accertare i gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti, cioè l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice.
- La confisca allargata si fonda su un rapporto tra patrimonio ingiustificato e soggetto condannato o patteggiante per i reati indicati dalla legge, e non sulla correlazione tra un bene specifico e uno specifico reato come nella confisca ordinaria.
- Quando il giudice di merito esamina le allegazioni difensive sulla provenienza lecita di somme sequestrate e ne spiega la non decisività rispetto alla sproporzione patrimoniale, la motivazione è immune da censure di mera apparente motivazione, se non è del tutto mancante o incomprensibile.
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