Cassazione Penale, Sentenza n. 30832/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità dell'imputata per concorso nella coltivazione di piantine di cannabis e per due contravvenzioni relative alla detenzione di munizioni e proiettili di provenienza illecita, riducendo però la pena finale a due anni di reclusione e 5.500 euro di multa. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, deducendo l'insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla pretesa impossibilità di concedere il minimo della pena. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e assertivo, e comunque non dedotto specificamente in appello quanto alla statuizione di primo grado. Inoltre ha osservato che la pena base era già stata determinata nel minimo e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era adeguatamente motivato, in assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base delle due contravvenzioni contestate per detenzione di munizioni e proiettili di provenienza illecita
evocato indirettamente attraverso il tema delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione richiede elementi positivi e può essere legittimamente negata in mancanza di tali elementi
richiamato implicitamente dal riferimento al delitto in materia di stupefacenti relativo alla coltivazione di cannabis
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che investa statuizioni di primo grado non specificamente devolute al giudice d'appello, poiché su tali punti si forma il giudicato interno.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive circa l'insufficienza della motivazione.
- La pena base determinata nel minimo non impone, di per sé, ulteriori e diverse giustificazioni se il giudice ha già espresso una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio complessivo.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi di segno favorevole; in mancanza di essi il diniego è legittimo se adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30830/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31049/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30829/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30833/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →