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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30829/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a un imputato per una serie di furti in abitazione, consumati e tentati, commessi in concorso con altri e avvinti dal vincolo della continuazione, confermando il resto della decisione. I fatti, secondo la ricostruzione di merito, riguardavano la costante osservazione da parte della polizia giudiziaria di un gruppo di tre persone che, di notte, a bordo di un'autovettura, si fermavano presso varie abitazioni private predisponendo atti predatori; dai servizi di osservazione e dal monitoraggio dell'auto venivano collegati al gruppo numerosi furti tra l'11 e il 16 novembre 2021 in area bolognese, con sottrazione di gioielli, preziosi, orologi e denaro. In appello erano state riconosciute solo parzialmente le doglianze sul trattamento sanzionatorio; la corte aveva poi dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p., pur giungendo a una pena finale coincidente con quella concordata. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea declaratoria di tardività dell'istanza di concordato, sostenendo che la richiesta era stata tempestivamente formulata e che la controproposta del pubblico ministero era stata accettata; 2) omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 l. n. 689/1981, evidenziando che la questione era stata coltivata nel giudizio di appello e che la pena rideterminata rientrava nei limiti di sostituibilità; 3) illogicità e violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo rilevanti la giovane età, le dichiarazioni confessorie e l'assenza di condotte successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse la censura sulla declaratoria di tardività dell'istanza di concordato, poiché l'istanza aveva riguardato solo la quantificazione finale della pena e l'imputato aveva comunque ottenuto in appello la medesima pena concordata. Ha invece ritenuto fondata la doglianza sull'omessa pronuncia relativa alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva: poiché la pena inflitta in primo grado era superiore al limite di sostituibilità e solo la riforma in appello l'aveva resa convertibile, la Corte territoriale aveva l'obbligo di valutare la sostituzione ai sensi dell'art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p.; l'omissione integra vizio della sentenza. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, reputando congrua e non illogica la motivazione di merito basata su gravità, professionalità e inserimento nel gruppo criminale. Il dispositivo ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, rigettando il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione concordata in appello è stata ritenuta, nel caso concreto, priva di utilità impugnatoria quanto alla mera declaratoria di tardività, perché l'accordo riguardava solo la pena finale e questa era stata comunque ottenuta con autonoma rideterminazione.

  • art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La detenzione domiciliare sostitutiva è applicabile solo entro il limite di pena previsto dalla norma; se tale limite è raggiunto solo per effetto della riforma in appello, il giudice di secondo grado deve valutare la sostituibilità.

  • art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p.

    Quando la riforma del trattamento sanzionatorio in appello rende per la prima volta sostituibile la pena detentiva, il giudice di secondo grado deve esaminare d'ufficio la possibilità di applicare le pene sostitutive.

  • art. 598-bis, commi 1-bis e 4-bis, c.p.p.

    Il consenso dell'imputato alla sostituzione opera nel quadro dell'appello, ma resta soggetto ai limiti devolutivi dell'art. 597 c.p.p.; non consente al giudice di statuire oltre i punti devoluti.

  • art. 597 c.p.p.

    Il tema delle pene sostitutive non può essere ampliato ex officio nel giudizio di appello quando la sostituibilità esiste già nel primo grado e non sia stato devoluto uno specifico motivo.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato come riferimento procedurale per la valutazione delle pene sostitutive da parte del giudice, ove la sostituibilità emerga nel giudizio di appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi negativi concreti, quali professionalità nel delinquere, pericolosità sociale e inserimento in un gruppo dedito stabilmente ai furti.

  • art. 132 c.p.

    La commisurazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per vizi logici evidenti.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato può fondare il diniego delle attenuanti generiche se sorretta da dati concreti.

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01

    L'interesse ad impugnare richiede una concreta utilità processuale e non la sola aspirazione all'esattezza astratta della decisione.

  • Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125

    La richiesta di sostituzione della pena, se proponibile già al momento dell'appello, deve essere devoluta con specifico motivo; non può ampliare autonomamente il perimetro della cognizione del giudice di secondo grado.

  • Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693

    Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti, purché la motivazione tenga conto delle specifiche censure dell'interessato.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare sussiste solo quando l'accoglimento della censura può produrre un vantaggio concreto e attuale per l'imputato; manca interesse se la decisione già ha conseguito il medesimo risultato sostanziale richiesto con il motivo.
  • Nel giudizio di appello, la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva segue una disciplina differenziata: se la sostituibilità esiste già alla sentenza di primo grado, il tema va devoluto con specifico motivo; se invece la pena diventa sostituibile solo per effetto della riforma in appello, il giudice di secondo grado deve esaminarla anche senza devoluzione espressa.
  • L'omessa pronuncia su una richiesta di pena sostitutiva integra vizio di sentenza quando la questione sia stata specificamente proposta, documentata e resa attuale dalla pena rideterminata entro i limiti di sostituibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi concreti di disvalore del fatto e della personalità dell'imputato; il giudice non è tenuto a confutare uno per uno tutti i dati favorevoli, purché dia conto delle ragioni decisive del rigetto.
  • La valutazione di gravità del fatto, pericolosità sociale e professionalità nel delinquere rientra nell'ampio apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazione

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