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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30830/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Catania aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP che, invece della custodia in carcere richiesta, aveva applicato all'indagata gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti. Il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi per tutte le imputazioni, ma aveva escluso la necessità della custodia in carcere valorizzando, come dato decisivo, il fatto che la misura domiciliare fosse già stata applicata dal mese di gennaio con esito positivo, insieme alla incensuratezza e all'assenza di carichi pendenti dell'indagata. Il Pubblico Ministero ha ricorso deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ha sostenuto che il presupposto del "buon esito" dei domiciliari era inesatto, perché la misura non era mai stata eseguita; l'indagata si trovava in Spagna e non era stato emesso il mandato di arresto europeo, sicché ella era libera, soggetta solo a limitazioni disposte dall'autorità spagnola. Caduto tale presupposto, la motivazione restava, secondo il ricorrente, contraddittoria e carente, poiché il Tribunale aveva anche riconosciuto che, in astratto, la custodia in carcere era proporzionata alla gravità dei fatti. Il ricorso insisteva inoltre sulla gravità della compagine criminale, sulla rilevanza dei traffici e sulla stabilità organizzativa del sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto fondato il vizio motivazionale perché il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma dei domiciliari su un dato fattuale non vero, ossia l'esecuzione della misura e la conseguente verifica positiva del comportamento dell'indagata. Secondo la Corte, non può trarsi un giudizio di affidabilità dall'osservanza di prescrizioni mai sperimentata nella realtà. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale aveva affermato che la custodia in carcere era astrattamente proporzionata ai fatti, ma aveva poi confermato la misura meno grave solo in base a un elemento inesistente. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, competente ex art. 309, comma 7, c.p.p., che dovrà riesaminare la misura cautelare attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    per questo delitto opera una duplice presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere; chi invoca una misura minore deve allegare elementi specifici contrari.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata nell'imputazione per i reati in materia di stupefacenti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e, in chiave motivazionale, sposta l'attenzione sulle ragioni di esclusione delle esigenze cautelari, che devono risultare da elementi concreti.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    indica la competenza del giudice del rinvio per il nuovo esame dell'ordinanza cautelare annullata.

  • Corte cost. n. 231 del 2011

    ha rimosso il carattere assoluto della presunzione in materia cautelare, escludendo un automatismo carcerario e imponendo la valutazione di dati concreti contrari.

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare meno afflittiva viene confermata valorizzando un preteso periodo di osservazione positivo, tale ragionamento è logicamente valido solo se la misura sia stata effettivamente eseguita e le prescrizioni siano state realmente osservate.
  • Non è legittimo desumere affidabilità o attenuazione del pericolo di reiterazione da un decorso di tempo o da un comportamento "positivo" che non abbia avuto una reale verificazione sotto il vincolo cautelare.
  • Nei procedimenti per reati per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che intenda applicare o confermare una misura meno grave deve indicare elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione, non potendo fondarsi su mere affermazioni astratte o su fatti non riscontrati.
  • La motivazione è contraddittoria quando il giudice afferma, da un lato, che la custodia in carcere è la misura proporzionata alla gravità dei fatti e, dall'altro, mantiene una misura attenuata senza una base fattuale effettiva che giustifichi il diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariSpaccioImpugnazioni
RamiMisure cautelariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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