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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31049/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Il processo riguardava più imputati accusati di associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di furti in abitazione e, in particolare, di un furto in abitazione consumato il 31 maggio 2011 ai danni di un appartamento a Reggio Calabria (capo 2A), oltre ad altri episodi di furto e tentato furto. In appello la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità di alcuni imputati per il furto del capo 2A, rideterminando però la pena con attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, e aveva assolto uno degli imputati dai capi 2 e 3 per non aver commesso il fatto. I ricorsi per cassazione contestavano soprattutto la tenuta del ragionamento indiziario: per alcuni si deducevano vizi di motivazione e violazione di legge sulla prova della partecipazione al furto in abitazione, sull'utilizzo di violenza sulle cose ex art. 625 c.p., sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; per altri si censurava la prova della partecipazione all'associazione per delinquere e il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in generale si denunciava che la Corte d'appello avesse costruito la responsabilità su indizi incerti, con salti logici, valorizzando elementi ambigui come la trasferta a Reggio Calabria, l'assenza dei telefoni, alcune intercettazioni, i rapporti tra gli imputati e l'assenza di refurtiva, senza rispettare i canoni di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova indiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti esposti e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. L'annullamento riguarda il reato di furto in abitazione di cui al capo 2A per tutti gli imputati, compreso l'imputato che era già stato prosciolto per prescrizione ma aveva impugnato la decisione sul mancato proscioglimento nel merito, e riguarda anche il reato associativo ex art. 416 c.p. per tutti gli imputati, in ragione della centralità che il furto del capo 2A aveva assunto nella motivazione della responsabilità associativa. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. L'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. ha comportato che dell'annullamento beneficiassero anche gli imputati che non avevano specificamente impugnato il punto relativo all'associazione per delinquere.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    consente di sintetizzare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 416 c.p.

    reato di cui all’art. 416 cod. pen.

    associazione per delinquere contestata come finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio

  • art. 625, primo comma, n. 2 c.p.

    circostanza aggravante dell’utilizzo di violenza sulle cose di cui all’art. 625, primo comma, n.2 cod. pen.

    aggravante contestata per il furto in abitazione, oggetto di censura quanto alla prova

  • art. 129 c.p.p.

    mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    tema del proscioglimento immediato in presenza di cause evidenti di non punibilità o di assoluzione nel merito

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la prova indiziaria non può fondarsi su mere congetture

  • art. 587 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen.

    l'annullamento ottenuto da alcuni ricorrenti per un capo non strettamente personale si estende agli altri coimputati

  • art. 624-bis c.p.

    reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. sub capo 2A

    furto in abitazione contestato per il capo 2A

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto richiamata nel capo di imputazione e nella descrizione dei fatti

Massime di principio

  • In tema di prova indiziaria, ciascun indizio deve essere prima verificato singolarmente quanto a certezza del fatto storico, gravità, precisione e capacità dimostrativa; solo dopo può essere apprezzato in modo globale e unitario insieme agli altri elementi.
  • La concordanza tra indizi richiede che essi convergano nella stessa direzione e non siano tra loro o con gli altri dati di causa logicamente contraddittori.
  • Non è consentito fondare la responsabilità penale su una catena inferenziale che, pur composta da più elementi, si regga su dati incerti, equivoci o suscettibili di letture alternative altrettanto plausibili; in tal caso il ragionamento degenera in congettura.
  • La verifica della prova indiziaria va condotta alla luce della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la condanna è legittima solo quando le ipotesi alternative restino remote e prive di concreto riscontro processuale.
  • Quando la motivazione sulla responsabilità per un reato-fatto presupposto costituisce il perno logico della ritenuta sussistenza di un diverso reato associativo, l'invalidità del primo accertamento travolge anche il secondo.
  • L'annullamento per un motivo non strettamente personale può estendersi ai coimputati non ricorrenti se la censura riguarda un segmento comune della decisione e ricorrono i presupposti dell'effetto estensivo processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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