Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di bancarotta documentale semplice e bancarotta preferenziale. Quanto alla bancarotta documentale, la contestazione riguardava l’omessa o irregolare tenuta della documentazione contabile, in particolare del registro dei cespiti ammortizzabili, ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche dell’impresa e all’incompletezza del libro degli inventari. Quanto alla bancarotta preferenziale, l’addebito riguardava la cessione di un immobile della società finalizzata a soddisfare integralmente il credito vantato dal figlio dell’imputato, a fronte dell’esistenza di altri creditori dello stesso grado rimasti insoddisfatti. Nel ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto: 1) violazione di legge sull’art. 217 l. fall., sostenendo che il registro dei cespiti ammortizzabili non sarebbe sempre scrittura obbligatoria e che la Corte territoriale non avrebbe verificato se, in concreto, le dimensioni e la natura dell’impresa imponessero la sua tenuta; 2) vizio di motivazione, perché la sentenza non avrebbe chiarito se la richiesta del curatore di consegnare la documentazione contabile comprendesse anche il 2017; 3) violazione di legge sull’art. 216, comma 3, l. fall., deducendo che l’impegno dell’imputato nel recupero dei crediti e nell’estinzione dei debiti avrebbe escluso la finalità di favorire il figlio a danno dei creditori sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la bancarotta documentale semplice è configurabile anche per omessa tenuta di scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, e che nel caso concreto la Corte di merito aveva logicamente spiegato la necessità del registro dei cespiti ammortizzabili e la sufficienza della richiesta del curatore relativa ai libri contabili del triennio antecedente al fallimento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché generico e meramente reiterativo di censure già formulate in appello, e comunque infondato, poiché nella bancarotta preferenziale rileva la violazione della par condicio creditorum e il pregiudizio per gli altri creditori, circostanza accertata dalla cessione dell’immobile per soddisfare il credito del figlio dell’imputato con pretermissione di altri creditori di pari grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare
La bancarotta documentale semplice punisce l’amministratore che non tiene o tiene irregolarmente le scritture contabili prescritte dalla legge; il reato è di pericolo presunto e di pura condotta, e le scritture obbligatorie comprendono anche quelle richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2214, comma 2, c.c.
art. 216 legge fallimentare
La bancarotta preferenziale richiede la violazione della par condicio creditorum, cioè l’alterazione dell’ordine legale di soddisfazione dei creditori, con pregiudizio per gli altri creditori rimasti insoddisfatti.
art. 2214 cod. civ.
Individua le scritture contabili obbligatorie di base.
art. 2214 cod. civ.
Estende l’obbligo alle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
art. 2217 cod. civ.
L’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e passività dell’impresa e quelle estranee all’impresa dell’imprenditore; la sua incompletezza può rendere necessario il registro dei cespiti ammortizzabili.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di bancarotta documentale semplice è integrato anche quando l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili si protragga per un periodo inferiore al triennio antecedente al fallimento, purché la condotta sia idonea a frustrare la funzione di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa.
- Ai fini della bancarotta documentale, sono rilevanti non solo i libri espressamente obbligatori per legge, ma anche le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa; la loro mancata tenuta può assumere rilievo se necessaria per la completezza della rappresentazione contabile.
- La bancarotta documentale semplice è un reato di pericolo presunto e di pura condotta: non occorre provare un concreto danno ai creditori, essendo sufficiente l’inadempimento dell’obbligo di corretta tenuta delle scritture.
- L’irregolare tenuta dell’inventario può integrare la bancarotta documentale quando, per mancanza di analiticità o completezza, impedisca o comprometta la sua funzione di accertamento della situazione patrimoniale.
- Nel reato di bancarotta preferenziale è decisiva la lesione della par condicio creditorum: occorre che il pagamento o la soddisfazione di un credito avvengano a preferenza di altri creditori di pari o superiore grado rimasti insoddisfatti.
- Ai fini della bancarotta preferenziale non basta un generico depauperamento del patrimonio sociale; occorre verificare se la condotta abbia alterato l’ordine legale di soddisfazione dei creditori e abbia concretamente pregiudicato il restante ceto creditorio.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o nella riproposizione generica di motivi già esaminati dal giudice di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
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