Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una dipendente di uno studio notarile che, nell'arco di più anni, avrebbe gestito operazioni bancarie relative a somme depositate su conti correnti intestati a procedure esecutive immobiliari e, abusando della fiducia del notaio delegato, avrebbe predisposto o compilato distinte bancarie firmate in bianco, effettuando prelievi, giroconti, bonifici e ricariche in favore proprio e di terzi, per un importo complessivo indicato in circa euro 473.154,11. Il Tribunale aveva riqualificato la contestazione originaria di truffa e appropriazione indebita in furto aggravato (con aggravanti comuni e dell'uso di mezzo fraudolento); la Corte d'appello ha confermato la decisione, dichiarando solo la prescrizione per le condotte anteriori al 12/07/2013 e rideterminando la pena. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e del diritto di difesa per la riqualificazione in peius operata in sentenza all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, sostenendo che la nuova qualificazione avrebbe dovuto essere previamente comunicata per consentire scelte difensive diverse, anche alla luce della giurisprudenza UE; 2) erronea qualificazione del fatto come furto anziché appropriazione indebita, assumendo che la ricorrente avesse una disponibilità qualificata delle somme per effetto della delega fiduciaria e delle distinte firmate in bianco; 3) erroneo riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento, sostenendo che mancassero artifici o raggiri ulteriori rispetto alla prassi operativa tollerata dal notaio e dalla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i tre motivi generici e meramente ripetitivi di questioni già affrontate e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che la riqualificazione giuridica a fatto storico immutato non ha determinato, nel caso concreto, un concreto vulnus difensivo: la difesa aveva potuto devolvere la questione al giudice di appello, ma non aveva indicato tempestivamente specifiche istanze istruttorie che sarebbero state precluse dalla diversa qualificazione, sicché la doglianza restava formale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che, ai fini della distinzione tra furto e appropriazione indebita, il criterio decisivo è l'esistenza di un autonomo potere di disposizione sul bene; qui tale potere mancava, poiché l'imputata operava solo nell'ambito di istruzioni ricevute e senza potere di firma. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito la configurabilità del mezzo fraudolento nel riempimento abusivo delle distinte firmate in bianco e nell'apparenza documentale ingannevole che aveva consentito l'impossessamento. Conseguentemente, oltre al rigetto sostanziale delle censure, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La diversa qualificazione giuridica del fatto a fronte di un fatto storico immutato è consentita, ma deve essere verificato in concreto se vi sia un effettivo pregiudizio del diritto di difesa; nel caso concreto non è stato ravvisato un vulnus difensivo reale.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
È stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici e non specificamente confrontati con la ratio decidendi delle sentenze di merito.
art. 624 c.p.
La sottrazione delle somme dai conti delle procedure esecutive è stata sussunta nel furto, in quanto l'agente non aveva un autonomo possesso del denaro.
art. 625, comma primo, n. 2, c.p.
È stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento per il riempimento abusivo di distinte firmate in bianco e l'apparenza documentale ingannevole.
art. 61, nn. 7 e 11, c.p.
Le aggravanti comuni sono state ritenute sussistenti in primo grado e confermate nelle decisioni di merito richiamate dalla Corte.
art. 640, comma primo, n. 1, c.p.
Era la qualificazione originariamente contestata, poi esclusa dai giudici di merito in favore del furto aggravato.
art. 646 c.p.
La difesa ha invocato l'appropriazione indebita, ma la Corte ha escluso un potere autonomo di disposizione sulle somme in capo all'imputata.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la giurisprudenza europea sul diritto a essere informati della qualificazione giuridica dell'accusa in tempo utile per difendersi in modo concreto ed effettivo.
art. 6, §§ 1, 3, lett. a) e b), CEDU
Il contraddittorio sulla diversa qualificazione deve essere effettivo; tuttavia, nel caso concreto la possibilità di difesa non è risultata concretamente compressa.
art. 6, §§ 3 e 4, Direttiva 2012/13/UE
La Corte afferma che il diritto all'informazione sull'accusa richiede una comunicazione tempestiva della nuova qualificazione in modo da consentire una difesa concreta ed effettiva.
art. 117, comma primo, Cost.
È stato evocato come parametro di conformità del diritto interno ai vincoli eurounitari e convenzionali.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al contraddittorio e al giusto processo.
art. 441, comma 5, c.p.p.
Nel giudizio abbreviato il giudice può assumere gli elementi necessari alla decisione; la necessità probatoria va letta anche in funzione dell'effettività del diritto di difesa quando intervenga una riqualificazione del fatto.
art. 603, comma 3, c.p.p.
In appello avverso sentenza resa in abbreviato, la rinnovazione istruttoria resta possibile solo se assolutamente necessaria, ma tale parametro va calibrato anche sulla tutela effettiva della difesa in caso di riqualificazione.
Massime di principio
- Quando il fatto storico resta immutato, il giudice può attribuire al capo d'imputazione una diversa qualificazione giuridica anche in sentenza; tuttavia la verifica decisiva è se, nel caso concreto, la difesa abbia subito un reale e non meramente formale pregiudizio, con impossibilità di modulare utilmente le proprie scelte processuali.
- Nel giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa, ma il giudice deve considerare se la nuova qualificazione renda necessaria un'integrazione istruttoria indispensabile per rendere effettivo il contraddittorio; la mera possibilità astratta di impugnare non basta se non consente un rimedio concreto.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dall'esistenza di un autonomo potere di disponibilità o signoria sul bene: se l'agente dispone solo materialmente della cosa, sotto il controllo altrui e nell'ambito di istruzioni vincolate, la sottrazione integra furto; se invece il bene gli è affidato con potere autonomo di gestione, può configurarsi appropriazione indebita.
- L'aggravante del mezzo fraudolento nel furto è integrata quando l'agente realizza un'apparenza ingannevole o utilizza strumenti fraudolenti per conseguire lo spossessamento, anche mediante la compilazione abusiva di documenti formalmente sottoscritti, purché la fraudolenza si collochi nella fase esecutiva della sottrazione.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30830/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31049/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30829/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30832/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30833/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →